Il T.A.R. Campania (Napoli Sez. V, 24/02/2017, n. 1132) riassume i caratteri delle ordinanze contingibili ed urgenti: “I presupposti del potere di ordinanza contingibile e urgente attribuito dalla legge al Sindaco sono: a) l’esistenza di una situazione di carattere eccezionale non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, sicché la sua adozione presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente – stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale; b) la necessità di provvedere nell’immediatezza per il pericolo per la pubblica incolumità anche se non imminente, quando sussiste una ragionevole probabilità che possa verificarsi, se non interviene prontamente, avendone constatato il deteriorato stato dei luoghi; c) la contingibilità intesa come impossibilità di fronteggiare l’emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell’accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l’urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile; d) la temporaneità dei loro effetti”.
Su queste basi, ha annullato un’ordinanza del sindaco di Sant’Arpino con la quale veniva ordinata la liberazione di un area occupata abusivamente dal 2006.
Il TAR non fa questione della spettanza alla protrazione dell’occupazione abusiva (spettanza che no c’è!), ma evidenzia che svariate leggi consentono di incidere in via edilizia ed urbanistica (quindi in via ordinaria) per l’eliminazione di tali abusi.