Revoca della patente per guida in stato di ebbrezza di velocipede a pedalata assistita

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giudici della quarta sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22228 del 22 maggio 2019 hanno ritenuta che non sussiste la revoca della patente di guida in quanto detta sanzione non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede.

LA VICENDA

Il Tribunale di Massa applicava ad un conducente la pena concordata fra le parti per aver condotto in stato di ebbrezza un velocipede a pedalata assistita, provocando un incidente. Con detta sentenza il Tribunale ordinava la revoca della patente di guida del conducente, trattandosi di bicicletta con pedalata assistita necessitante di patente di guida AM ai sensi del regolamento europeo n. 168/2013. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, lamentando la violazione degli artt. 50, 186, 222, 223 e 224 cod. strada conseguente all’errata applicazione del regolamento europeo n. 168/2013; nonché per avere il giudice disposto la revoca della patente di guida rilasciata nel giugno 2018, successivamente al fatto per cui si procede.

LA DECISIONE

Gli Ermellini annullano la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente con rinvio al Tribunale di Massa per nuovo giudizio sul punto. La Corte ritiene che la sentenza impugnata si limita ad affermare che il mezzo guidato dal prevenuto è una «bicicletta a pedalata assistita», desumendo da ciò solo l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, stante l’entrata in vigore dal 10 gennaio 2017 del Regolamento U.E. n. 168/2013, in base al quale i veicoli dotati di motore elettrico azionabile da un acceleratore devono essere muniti di certificato di circolazione e di targa ed il conducente deve avere la patente di guida AM. Evidenzia, inoltre, che il regolamento europeo opera una netta distinzione fra i “cicli a propulsione”, aventi propulsione ausiliaria e potenza nominale continua o netta massima minore o pari a 1.000 W, considerati veicoli a motore leggeri a due ruote di cui alla categoria Lie, necessitanti quindi di certificato di circolazione, targa, polizza assicurativa RCA e patente AM conformemente all’art. 116 cod. strada ed i “cicli a pedali a pedalata assistita”, considerati come velocipedi ai sensi dell’art. 50 cod. strada, dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale pari o inferiore a 250 W. La differenza fra i due veicoli, oltre alle predette caratteristiche, sta nel fatto che nei “cicli a propulsione” il mezzo è in grado di avanzare senza l’aiuto del ciclista, mentre nei cicli a pedali a pedalata assistita il mezzo si muove soltanto se il ciclista spinge sui pedali, sebbene aiutato da un motore elettrico. Il regolamento europeo 168/2013 trova applicazione solo nei confronti dei “cicli a propulsione”, equiparati ai ciclomotori. Il Tribunale aveva  revocato la patente di guida senza avere considerato, né accertato, che il prevenuto aveva  commesso il reato alla guida di un velocipede a pedali a pedalata assistita, per il quale non è richiesta alcuna patente di guida, trattandosi di un “velocipede” ai sensi dell’art. 50 cod. strada, e non di un “ciclo a propulsione” ai sensi del regolamento europeo.

Velocipedesentenza

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