barbecue, opera pertinenziale o no!…fumo o arrosto.

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Non sempre la costruzione di un barbecue è considerato edilizia libera cosi come nel glossario del decreto del 2 marzo 2018 che lo fa ricadere in tale casistica annoverandolo nelle opere di arredo da giardino tra cui barbecue in muratura, fontane, muretti, sculture, fioriere, panche e assimilate. Per essere assoggettata a tale normativa la costruzione dello stesso non deve avere strutture rilevanti e deve conservare la natura pertinenziale dell’abitazione principale, quindi deve essere complementare al manufatto e non una vera struttura autonoma. In quest’ultimo caso il manufatto è assoggettato a secondo dei casi a SCIA, o a Permesso a Costruire.

È di questo avviso il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE della Calabria che con sentenza n. 701/2019 ha tracciato un concetto di pertinenza edilizia molto più circoscritto di quello di pertinenza secondo il codice civile precisando che la pertinenzialità di un’opera edilizia richiede un nesso funzionale e strumentale al servizio dell’opera principale da valutare in modo oggettivo senza considerare la destinazione data dal possessore al bene. L’opera oggetto della sentenza (“zona barbecue”), realizzata lungo un muro di confine, non ha alcun vincolo pertinenziale con l’edificio principale poiché diretta a soddisfare un’esigenza che è diversa da quella riconducibile all’abitazione ed è da considerarsi nuovo volume non precario in quanto non destinato a soddisfare una esigenza contingente anche se relativa ad alcuni periodi dell’anno ed al di là della facile e rapida rimuovibilità (si v. T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 20 novembre 2018, n. 87

La zona barbecue, oggetto della sentenza, è un manufatto in muratura di dimensioni rilevanti con struttura portante in parte in muratura di blocchetti di cemento e in parte in mattoni pieni, con sovrastante amianto di copertura di tegole, di dimensione esterne pari a mt. 4,50 per 1,60 ed altezza alla gronda di mt. 1,98 e al colmo mt.2,50. Essa determina, all’evidenza, una rilevante alterazione della la sagoma e del prospetto dell’ edificio principale, con la conseguenza che deve escludersene la configurazione in termini pertinenza.

TAR CALABRIA SENTENZA N. 701/2019

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