L’articolo 2 comma 2 della Legge 28/04/2014, n. 67 recita: (è conferita delega al Governo per …) ” La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, ad eccezione delle seguenti materie: 1) edilizia e urbanistica; 2) ambiente, territorio e paesaggio;
3) alimenti e bevande; 4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 5) sicurezza pubblica; 6) giochi d’azzardo e scommesse; 7) armi ed esplosivi; 8) elezioni e finanziamento ai partiti; 9) proprietà intellettuale e industriale; b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale: 1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma; 2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726; c) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purché l’omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione; d) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di legge: 1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234; 2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633; 3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506; 4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329; 5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; 6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; e) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell’illecito, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d), l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione; f) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l’autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera e), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689; g) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa”.
Questi sono solo alcuni dei principi della delega per la depenalizzazione che si temeva non arrivasse più, vista l’incipiente scadenza della stessa delegazione legislativa.
Il comunicato stampa del Governo, allegato al presente breve scritti, mette in luce la circostanza che il Governo ha lavorato ed ora alle camere è stato rimesso lo schema di disegno di Decreto Legislativo che darà corpo alla nuova depenalizzazione. Si legge dal Comunicato stampa: “Nello specifico l’obiettivo della riforma – in attuazione della legge delega approvata dal Parlamento ad aprile 2014 – è quello di trasformare alcuni reati di lieve entità in illeciti amministrativi sia per rendere più effettiva ed incisiva la sanzione assicurando al contempo una più efficace repressione dei reati più gravi,sia anche per deflazionare il sistema processuale penale. Si ritiene infatti che rispetto a tali illeciti abbia più forza di prevenzione una sanzione certa in tempi rapidi che la minaccia di un processo penale lungo e costoso che per il particolare carattere dell’illecito e per i tempi stessi che scandiscono il procedimento penale rischia di causare la mancata sanzione“.
Dopo quasi 35 anni dalla Legge 689/1981 (24 novembre data di pubblicazione, quindi quasi al compleanno siamo giunti), si deve dire che il Legislatore ha capito come funziona meglio una sanzione amministrativa di una vacua minaccia di sanzione penale.
Pino Napolitano