REVOCA DEL CONCORSO IN CORSO DI SVOLGIMENTO – LEGITTIMITA’

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Il TAR Sicilia – Palermo, sezione V, con la sentenza 30 gennaio 2026 n. 303, ha statuito che rientra nella facoltà dell’amministrazione, così come l’introduzione di un requisito aggiuntivo per prendere parte a una selezione pubblica, l’eliminazione del medesimo prima dell’approvazione della graduatoria definitiva, quando cioè non sono ancora sorte posizioni di diritto soggettivo;
Il Collegio ha ribadito che la rimozione di un bando di concorso
<<rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della P.A. che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsiglino la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità: di conseguenza, la revoca richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale sia stato completato e perfezionato con l’intervento della presa d’atto della graduatoria definitiva, seguito dall’invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall’affidamento del concorrente chiamato al lavoro; viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l’interesse pubblico antagonista, a fronte dell’insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela” (sent. di questa sezione n. 551 del 29 luglio 2024 e i precedenti ivi richiamati: TAR Lombardia, sez. III, 21 febbraio 2024, n. 485; in termini, tra le tante, TAR Calabria, sez. II, 5 giugno 2023, n. 857; TAR Sicilia sez. I, 3 aprile 2023, n.1097; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 7 marzo 2023, n.737)>> (T.A.R. Lazio Latina – 2/4/2025 n. 259; si veda anche T.A.R. Puglia Lecce, sez. II – 19/11/2024 n. 1253);

SENTENZA TAR SICILIA PALERMO SEZ V N 303 DEL 2026

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