Responsabilità per sinistro derivante dalla circolazione stradale

0
38

I giudici della sesta sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11189 del 23 aprile 2019 sono ritornati, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, sulla ricostruzione, valutazione, accertamento e graduazione della colpa, esistenza o esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso.

IL CASO

Nell’anno 2001 sulla strada statale Campobasso-Isernia, avvenne un tragico incidente nel quale rimasero coinvolte tre vetture e che provocò il decesso di tutti gli occupanti di uno dei veicoli. Furono promossi separati giudizi dagli eredi delle vittime, poi riuniti dal Tribunale di Isernia che chiedevano la condanna di omissis al risarcimento dei danni conseguenti ai decessi . La società di assicurazione chiese il rigetto della domanda. Il Tribunale, espletate alcune consulenze tecniche d’ufficio, rigettò la domanda. La pronuncia veniva impugnata e la Corte territoriale di Campobasso la confermava. Contro la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione.

LA DECISIONE

Gli Ermellini rigettano il ricorso richiamando precedenti decisioni che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico. La Corte di merito ha chiarito le ragioni per le quali ha escluso ogni responsabilità della conducente nel sinistro de quo; ella, infatti, pur tenendo una velocità di 10 km/h superiore a quella consentita, si era trovata improvvisamente di fronte allo scontro tra le altre due vetture, per cui, dati i tempi brevissimi del tutto, nulla avrebbe potuto fare per evitare lo scontro letale o per compiere una manovra eversiva. In sostanza la Corte territoriale molisana ha tenuto in considerazione l’eccesso di velocità e, con un accertamento di merito, l’ha ritenuto irrilevante. In particolare, l’insistenza sul profilo dell’eccesso di velocità e sulla conseguente sussistenza di una colpa a carico della omissis dimostra che si tratta della ripetizione di argomenti già discussi in sede di merito e che non viene colta la ratio decidendi della sentenza in esame, perché la Corte di merito ha vagliato i comportamenti dei conducenti ed ha positivamente attribuito le relative colpe.

sentenza cassazione   n. 11189 del 23 aprile 2019

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui