Responsabilità erariale per compensi di produttività “a pioggia”.

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Importante decisione della Corte dei Conti sez. III Appello del 20 maggio u.s. su un argomento che, troppo spesso e colpevolmente, è stato sottovalutato dai dirigenti pubblici nell’applicazione degli artt. 17 e 18 del CCNL del 20.04.99.

 

Il caso muove le mosse dalla solita Relazione ispettiva del MEF che segnalava pesanti irregolarità gestorie.

 

Nello specifico il Dirigente in questione avrebbe erogato compensi relativi a due progetti obiettivo che, all’esito delle predette ispezioni per i progetti obiettivo in esame, non risultavano rispettate le condizioni normativamente previste per il loro finanziamento, non essendovi alcuna evidenza documentale della loro corretta elaborazione, che avrebbe dovuto dar conto del personale, dei tempi di attuazione, del responsabile, della verifica dei risultati e della corresponsione dei benefici, previa verifica dei risultati. Peraltro, i progetti non risultavano redatti preventivamente, risolvendosi le note che li disponevano in una mera distribuzione di somme a consuntivo, né risultava alcuna certificazione del lavoro svolto (non solo in termini quantitativi) da parte del Nucleo di valutazione, in violazione all’espressa previsione in tal senso dell’art. 6 del C.C.N.L. del 31.03.1999.

In soldoni, il Dirigente veniva chiamato a pagare 101.527,48 €, pari al danno arrecato (sia pure ridotto di un terzo) in quanto il parametro principale assunto per la ripartizione degli incentivi in questione era stato quello della presenza in servizio, apprezzabile solo in termini di quantità ma inidoneo a conferire al lavoro svolto un valore aggiunto o un elemento di innovazione rispetto agli standard ordinari.

Invero, dall’esame degli atti di causa non risultava smentito il rilievo, mosso al funzionario  pubblico, di aver utilizzato i fondi senza il rispetto dei procedimenti precostituiti dalla normativa di settore, con ciò causando un pregiudizio patrimoniale al Comune per le risorse distribuite “a pioggia”.

In particolare, il danno patrimoniale arrecato all’Amministrazione in termini di maggiore spesa, la condotta del dirigente qualificabile in termini di colpa grave, stante la palese violazione delle disposizioni disciplinanti il finanziamento dei progetti obiettivo viene in rilievo anche alla luce del fatto che  l’erogazione era stata disposta e effettuata nonostante l’emanazione da parte del Segretariato generale dell’Ente, indirizzata ai Dirigenti, al Sindaco e agli Assessori, con la quale si censuravano i criteriprocedurali seguiti dai dirigenti ai fini dell’utilizzazione dei fondi in questione

Michele Orlando

P.A.sSIAMO

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