La ricostruzione di un sinistro complesso giustifica il ritardo della notifica. Il termine per la contestazione della violazione non decorre dal momento in cui il “fatto” è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l’accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall’organo addetto al controllo dell’osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione dell’ idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi. E’ quanto deciso dalla VI sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7831 del 17 aprile 2015
IL FATTO Un automobilista impugna la sentenza del Tribunale che rigettava il suo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva a sua volta respinto il suo ricorso avverso l’ordinanza della Prefettura per il pagamento della somma di euro 0000 per sanzione amministrativa relativa a violazione del Codice della Strada. Precisa il ricorrente di aver eccepito l’estinzione dell’obbligo di pagamento della somma dovuta di cui al verbale di accertamento della Polizia stradale per essergli stato lo stesso verbale notificato oltre 150° giorno dall’accertamento della violazione, in violazione dell’art. 201 commi 1 e 5 del codice della strada. Il ricorrente precisa che il Giudice di Pace aveva respinto il suo ricorso, decorrendo il termine di 150 giorni dalla conclusione delle indagini esperite per ricostruire la dinamica del sinistro, conclusione avvenuta il 12 maggio 2008.
IL TRIBUNALE Nella contumacia della Prefettura, il Tribunale rigettava l’appello, rilevando in primo luogo che in tema di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, la legittimazione passiva, pur dopo l’introduzione dell’art. 204-bis (inserito dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, comma 1 septies, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2003, n. 214) spetta al Ministero dell’Interno e non agli uffici territoriali del governo (viene richiamata Cass. 2009 n. 5789, nonchè Cass. 2001 n. 3117). Rilevava inoltre il giudicante l’infondatezza nel merito dell’appello, posto che, “per consolidata giurisprudenza”, il termine per la notifica della violazione decorre, ove sia necessarie indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e la determinazione della sanzione, dal successivo accertamento e non dalla data di consumazione. Nel caso in questione il termine aveva cominciato a decorrere dal 12 maggio 2008, data di formazione del verbale di contravvenzione, mentre la notificazione era stata perfezionata il 25 settembre 2008, cioè al 136 giorno. Impugna tale decisione l’automobilista che articola due motivi di ricorso.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE Gli Ermellini rigettano il ricorso
Col primo motivo di ricorso il ricorrente deduce che il Tribunale di Orvieto ha errato nel ritenere carente di legittimazione passiva, in materia di ordinanza di ingiunzione del Prefetto, quest’ultima autorità, così come ha errato in ogni caso a non ritenere sanabile l’erronea indicazione del soggetto legittimato passivamente.
Col secondo motivo il ricorrente sostiene che, in caso di violazioni al Codice della Strada, non resta applicabile l’art. 14 della legge n. 689/1981, essendo comunque necessaria la contestazione immediata, con conseguente illegittimità della notifica della sanzione avvenuta in ritardo.
Per la Corte il primo motivo, pur astrattamente fondato, è inammissibile per carenza di interesse, in mancanza di specifiche deduzioni al riguardo come è infondato anche il secondo .
Al riguardo, in fatto, occorre rilevare che la sentenza impugnata riferisce che il ricorrente aveva affermato che:
a) la violazione contestata con verbale del 00 riguardava la collisione contro il guardavia metallico centrale;
b) la violazione era stata commessa in data 00);
c) il verbale gli era stato notificato solo il 25 settembre 2008. Rileva ancora la sentenza impugnata che lo stesso ricorrente aveva affermato che l’assunzione di informazioni e la procedura di operazioni tecniche da parte degli addetti devono comunque avvenire entro il termine di 150 giorni dall’accertamento in deroga alla regola della immediatezza della contestazione che nella specie era stato superato e che fra le ipotesi in cui era stata impossibile la contestazione immediata doveva essere ricompresa quella in cui gli addetti al controllo accertino la violazione dopo aver assunto informazioni proceduto ad operazioni tecniche in base a quanto disposto dall’art. 13 della L. 24 novembre 1981. Dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso non si comprende quali fossero gli accertamenti necessari per procedere alla stesura del verbale, ma lo stesso ricorrente riconosce che tali accertamenti sono stati necessari. Ciò che contesta il ricorrente è che sia applicabile l’art. 14 della L. n. 689/1981, anche per le violazioni del codice della strada. Nei termini in cui è proposta la censura è infondata, posto che questa Corte ha riconosciuto in via generale che, in materia di violazioni al Codice della Strada, ove occorrano accertamenti per la esatta individuazione della violazione, il tempo necessario a tal fine non può essere computato in quello previsto per legge per la notifica del verbale, naturalmente a condizione che il termine per l’accertamento risulti congruo e contenuto. Infatti, il combinato disposto dell’art. 201 comma 1 e comma 5 (comma 1, decorrenza del termine per la notificazione del verbale di contestazione dal momento dell’accertamento della stessa; comma 5, sanzione di estinzione in caso di omessa tempestiva notificazione del verbale) ricalca il meccanismo di notificazione-estinzione fissato dall’art. 14 della L. n. 689/1981, applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative. Sicchè si può affermare che costituisce jus receptum che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione della violazione all’interessato, stabilito, a pena di estimazione dell’obbligazione di pagamento, dall’art. 14, comma 6, della L. n. 689 del 1981, non decorre dal momento in cui il “fatto” è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l’accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall’organo addetto al controllo dell’osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi (vedi Cass. 12830/2006; 23608/09; 26734/11; 25836/11). Come l’art. 14, anche l’art. 201 C.d.S. lega la decorrenza del termine decadenziale all’accertamento dell’infrazione. Nel caso in questione è pacifico che l’infrazione è intervenuta il 00 mentre il relativo verbale è stato predisposto soltanto il 00. E pacifico altresì che sono stati necessari accertamenti ai fini della individuazione della infrazione, mentre non è in contestazione la congruità del tempo a tal fine impiegato dall’amministrazione. Da quanto esposto consegue che il termine decadenziale di 150 giorni (applicabile ratione temporis) decorre dalla predisposizione del verbale 00 e non dalla data della violazione, con l’ulteriore conseguenza della tempestività della relativa notifica, intervenuta il 25 settembre 2008, quando non erano decorsi i 150 giorni.
Mimmo Carola