Responsabilità del locatore del veicolo nelle violazioni al codice della strada

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I giudici della terza sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4735 del 19 febbraio 2019 hanno ritenuto che la locatrice rimane obbligata in solido per cui è corretta l’iscrizione a ruolo nei suoi confronti ove il verbale a lei ritualmente notificato non sia stato tempestivamente impugnato.

IL CASO

La società Equitalia, agendo per conto del Comune di ‘ Firenze notificò ad una società una cartella di pagamento, per sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. La società esercente l’attività di autonoleggio a breve termine, propose opposizione avverso la cartella al Giudice di pace di Firenze, deducendo la prescrizione del credito e la nullità della cartella per violazione dell’articolo 196 codice della strada. Il Giudice di pace accolse l’opposizione ed annullò la cartella di pagamento. Il Tribunale di Firenze, adito dal Comune di Firenze, accolse il gravame e rigettò l’opposizione. A fondamento della propria decisione il Tribunale reputò inammissibile in rito l’opposizione osservando che i verbali di accertamento erano stati regolarmente notificati alla ricorrente e da questa non tempestivamente impugnati. Ergo non poteva proporre l’opposizione consentita solo quando manca la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento. Nel merito il Tribunale affermò che colui il quale noleggia a breve termine autoveicoli, per mezzo dei quali sono commesse violazioni al codice della strada, è responsabile in solido con l’autore della violazione ed, eventualmente, col proprietario (se persona diversa da quest’ultimo), per il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate al conducente. La decisione è stata impugnata per cassazione.

LA DECISIONE

Gli Ermellini rigettano il ricorso in quanto la società ricorrente non ha mai negato che il verbale le venne regolarmente notificato. In presenza di tale notificazione avrebbe dovuto tempestivamente impugnarlo. Né rileva la circostanza che la ricorrente fosse solo il locatore del veicolo, sia perché anche chi riceve la notifica di un verbale manifestamente illegittimo, non per ciò solo può astenersi dall’impugnarlo sia perché questa Corte ha già stabilito in fattispecie analoga che in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, nel caso di vetture date in noleggio il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario ed il conducente, giacché l’art. 196 codice della strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l’identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore. Ergo la società ricorrente era obbligata al pagamento, e di conseguenza tenuta ad impugnare il verbale tempestivamente notificatole, senza aspettare la cartella. Inoltre La Corte per la censura relativa all’inammissibilità dell’opposizione per tardività la conferma nella parte in cui lamenta l’omesso esame del fatto decisivo, dal momento che non si chiarisce nemmeno quale sarebbe il fatto decisivo non esaminato dal giudice ed infondato, nella parte in cui lamenta la violazione dell’articolo 196 codice della strada, alla luce di precedente decisione di questa Corte ( ordinanza n. 1845 del 2018)

sentenza cassazione corte di CASSAZIONE SENTENZA 4735 2019

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