Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio»

0
28

IL Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con   il  Ministero delle Politiche Agricole e il Ministero della Salute ha adottato  in data 01/10/2018 e  pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 19/11/2018 il  D.M N. 131. recante la disciplina della denominazione di «panificio».Il decreto  definisce l’impresa di produzione del pane : art. 1“Per panificio si intende l’impresa che dispone  di  impianti  di produzione di  pane  ed  eventualmente  altri  prodotti  da  forno  e assimilati o affini e  svolge  l’intero  ciclo  di  produzione  dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale”.

Mentre dagli articolo successivi  si ricava la definizione di pane fresco cercando di individuare il processo di produzione e conservazione dello stesso.  Nel  caso di pane  trattato con metodi di conservazioni aggiuntivi,  pane per il quale e’ utilizzato  un metodo di conservazione durante la sua preparazione o  nell’arco  del processo produttivo,  questo deve essere esposto in  scomparti  appositamente riservati oltre agli obblighi  informativi previsti dalla normativa nazionale ed europea.

il provvedimento entrerà in vigore il 19/12/2018 ed è attuativo dell’articolo  4 del D.L n.223/2006 convertito con modifiche dalla legge n.248/2006,  sono applicabili le sanzioni di cui al D. Lgs. n 231/2017  che  regola  la disciplina sanzionatoria per le violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE. 

Vai al  D.M.  01 ottobre 2018 n.131

vai D.lgs. 15 dicembre 2017 n. 231

 

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui