IL Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e il Ministero della Salute ha adottato in data 01/10/2018 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 19/11/2018 il D.M N. 131. recante la disciplina della denominazione di «panificio».Il decreto definisce l’impresa di produzione del pane : art. 1“Per panificio si intende l’impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale”.
Mentre dagli articolo successivi si ricava la definizione di pane fresco cercando di individuare il processo di produzione e conservazione dello stesso. Nel caso di pane trattato con metodi di conservazioni aggiuntivi, pane per il quale e’ utilizzato un metodo di conservazione durante la sua preparazione o nell’arco del processo produttivo, questo deve essere esposto in scomparti appositamente riservati oltre agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale ed europea.
il provvedimento entrerà in vigore il 19/12/2018 ed è attuativo dell’articolo 4 del D.L n.223/2006 convertito con modifiche dalla legge n.248/2006, sono applicabili le sanzioni di cui al D. Lgs. n 231/2017 che regola la disciplina sanzionatoria per le violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE.
Vai al D.M. 01 ottobre 2018 n.131
vai D.lgs. 15 dicembre 2017 n. 231