“in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora comma 4), va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. 5, n. 25079 del 26/11/2014; Cass., 6-5, n. 9782 del 19/4/2018; Cass., 5, n. 27825 del 31/10/2018).
Con queste parola, Cass. civ. Sez. III, Ord., 08-07-2020, n. 14250, ha accolto il ricorso di chi si lamentava del fatto che la fattispecie doveva essere qualificata quale ipotesi di “irriperibilità relativa” del destinatario (dal momento che la sede della società non era mai mutata nel tempo, in mancanza di trasferimenti annotati nel registro delle imprese) e non quale ipotesi di “irreperibilità assoluta”. Infatti, il messo notificatore si limitò a recepire la comunicazione del portiere circa l’avvenuto trasferimento della sede senza effettuare alcuna ricerca nè in loco nè presso il registro delle imprese. Significativo è anche che l’opponente aveva segnalato la circostanza – non contestata dalla controparte – che, sia immediatamente prima della notifica in oggetto, sia immediatamente dopo, le notifiche degli atti di Equitalia indirizzati alla società al medesimo indirizzo erano andate sempre a buon fine, con ciò confermando che l’irreperibilità del destinatario andava qualificata in termini di “irriperibilità relativa”