Reato di fuga dal luogo del sinistro

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I giudici della quarta sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25142 del 6 giugno 2019 n. 25142 hanno ritenuto che integra il reato di fuga la condotta di colui che effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea  senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo.

LA VICENDA

Il Tribunale di Ancona riteneva un automobilista responsabile del reato di fuga, in quanto, dopo aver provocato un sinistro stradale tamponando un veicolo condotto da una donna in stato interessante, con a bordo un bambino in tenerissima età si era limitata ad offrire una somma di denaro senza fornire le proprie generalità e senza attendere l’arrivo della Polizia Municipale ed allontanandosi velocemente dal teatro del sinistro. La Corte territoriale adita dall’automobilista confermava la sentenza e la condannava alla pena di mesi sei di reclusione, disponendo altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno. Avverso la decisione l’imputata  interponeva ricorso per cassazione, lamentando  inosservanza ed erronea applicazione della disciplina della circooazione stradale afferente la fuga

LA DECISIONE

Gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile ritenendo che si risolve in una censura in fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato. Infatti la Corte ha ripetutamente chiarito che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza Si è inoltre costantemente affermato che l’elemento soggettivo del reato di fuga, è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi. Ergo, per le modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente deve a rappresentarsi la semplice possibilità che dall’incidente sia derivato un danno alle persone Tanto premesso, mentre nel reato di “fuga” è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone, per il reato di omissione di assistenza si richiede che sia effettivo il bisogno dell’investito. Effettività che si reputa insussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario l’intervento dell’obbligato. Certamente, l’assenza di lesioni o morte o la presenza di un soccorso prestato da altri non possono essere conosciute ex post dall’investitore, dovendo questi essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell’allontanamento

Reato di fuga

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