Opposizione a sanzioni amministrative e impossibilità di integrazione postuma.

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Opposizione a sanzioni amministrative e impossibilità di integrazione postuma

In tema di sanzioni amministrative, nel modello procedimentale, di natura impugnatoria, introdotto dalla L. 24 novembre 1981 n. 689, tutte le ragioni poste a base dell’istanza demolitoria dell’atto (causae petendi) debbono essere racchiuse nel ricorso introduttivo, dovendosi escludere, per un verso, la possibilità del ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti, per altro verso, il potere all’Amministrazione di dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze diverse da quelle enunciate con l’ingiunzione. Nello stesso tempo il modello presuppone che il giudice non abbia il potere, salve le ipotesi di inesistenza, di rilevare d’ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l’ha preceduto, neppure sotto il profilo della disapplicazione dello stesso provvedimento (Corte d’Appello Genova Sez. I Sent., 20/05/2019).

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