Reati ostativi per l’esercizio del commercio.

0
731

Reati ostativi per l’esercizio del commercio.

Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 07/06/2018, n. 463).

Nel caso di specie si deve dar conto di un’applicazione esorbitante della previsione di Legge. L’art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 2010, nel definire i requisiti di onorabilità prescritti per l’esercizio dell’attività di vendita, stabilisce tra l’altro quanto segue: “Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. Il divieto di esercizio dell’attività permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione”.

Dal casellario giudiziale cui ha fatto riferimento l’amministrazione e depositato in giudizio dalla stessa, si ricava che la ricorrente è stata condannata con sentenza del tribunale di Bologna, irrevocabile in data 31 Ottobre 2012, per il reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti (art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990) e che è stata concessa la sospensione condizionale della pena. Ne consegue che tale condanna non può essere posta a fondamento del diniego impugnato sia perché è stata concessa la sospensione condizionale della pena sia perché alla data di adozione del decreto impugnato sono decorsi più di 5 anni dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di condanna penale di cui sopra.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui