Ragionevole la scelta legislativa di differenziare il trattamento punitivo tra articolo 73 codice antimafia ed articolo 116 comma 15, codice della strada.
E’ costituzionalmente legittima la scelta del legislatore di non trasformare in illecito amministrativo il reato punito dell’art. 73 cod. antimafia. Nel prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, rispetto a quello della disposizione di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, la disposizione censurata è finalizzata a tutelare l’ordine pubblico, potenzialmente posto in pericolo nelle ipotesi in cui sia violata la disposizione di cui all’art. 120 cod. strada, cui è ricollegata la necessità di porre limitazioni agli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell’autorità nei confronti di soggetti pericolosi (Corte cost., 17/10/2022, n. 211).