QUESITO: accensione di sterpaglie

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori

Domanda:

La sottoscritta app. di Polizia Locale del comune  di ….chiede se vi sono novità in riferimento alla normativa sull’accensione delle sterpaglie considerato l’avvento del periodo estivo e che la pratica è ancora molto in uso nel mio territorio. Si precisa che il mio Comune non ha mai adottato Ordinanze Sindacali per  limitare o proibire tale pratica, né esistono regolamenti in merito.
Grazie anticipatamente per il tempo  che vorrete dedicarmi.

Risposta:

la combustione di residui vegetali. Il quadro normativo di riferimento La combustione in loco dei residui vegetali di origine agricola e forestale è disciplinata dall’art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 152/2006, che stabilisce:

«Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)».

Il comma 6 bis dell’art. 182 è stato introdotto dall’art. 14, comma 8, del D.L. n. 91/2015 (Decreto cd. “Competività”), convertito – naturaliter – con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 116.

I materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), richiamati nella sopra citata disposizione, per i quali vale la speciale disciplina derogatoria, sono:

le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Di contro, la combustione non potrà configurarsi quale normale pratica agricola, se, oltre ai residui vegetali, siano bruciati altre tipologie di materiali, quali i teloni di plastica, le pacciamature, i contenitori in polistirolo …

In tal caso, infatti, trattandosi di vera e propria (illecita) gestione di rifiuti, sarebbero soddisfatti tutti gli estremi del reato di cui all’art. 256, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006.

Un’ultima osservazione per i rifiuti di cui all’art. 184, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 152/2006, cioè quelli provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Preliminarmente si rammenti l’art. 256 bis, comma 1 (combustione illecita di rifiuti):

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica».

Orbene, lo stesso art. 256 bis, comma 6 (modificato sempre dall’art. 14, comma 8, del D.L. n. 91/2015, convertito con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 116 legge n. 116 del 2014) stabilisce che si applicano le sanzioni (amministrative) di cui all’articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto, appunto, i rifiuti (appena sopra citati) di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e).

Nell’art. 256 bis, comma 6 – da leggersi, dunque, in combinato disposto con l’art. 182, comma 6 bis – si (ri)trova conferma che le disposizioni concernenti la combustione illecita di rifiuti non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

Gaetano Alborino

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