Come più volte affermato dalla giurisprudenza la costruzione senza titolo di una sede stradale di accesso ad una via pubblica per consentirne la comunicazione con la proprietà privata, modificando stabilmente lo stato dei luoghi ed il preesistente piano di campagna, costituisce attività edilizia abusiva, poiché tale attività condiziona la programmazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, che la legge riserva alle scelte dell’autorità amministrativa (ex multis Cass. pen., sez. III, 19 ottobre 1988, n. 10096); inoltre l’accesso alla via pubblica mediante passo carraio non può venire costruito, ai sensi dell’art. 22 del Codice della Strada, senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada (T.A.R. Trieste, sez. I, 10 giugno 2014, n. 258).
Con queste parole, il TAR Campania (Napoli Sez. VIII), con sentenza del 14gennaio 2015, n. 196 ha liquidato (respingendolo) il ricorso di alcuni proprietari che, avendo realizzato un percorso stradale finalizzato a collegare il proprio lotto alla strada pubblica, non si erano previamente dati cura di regolarizzare, acquisendo la prescritta autorizzazione, l’accesso.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo