Quesito:Esecuzione forzata della chiusura di esercizio commerciale. Procedura

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DOMANDA:

Dr. Pezzullo buon pomeriggio, dobbiamo chiudere una media struttura di vendita abusiva. In seguito a disposizione direttoriale che dispone l’esecuzione forzata (diffida di 3 giorni) ai sensi art. 115 l. r. toscana 62/2018, è necessario nominare un custode (dei sigilli)?

  1. F. Polizia Municipale – REG. TOSCANA

 

Risposta:

Per dare attuazione all’ordinanza di chiusura occorre seguire la seguente procedura:
Dopo la notifica dell’ordinanza si deve effettuare sopralluogo per accertare se il titolare dell’esercizio abbia ottemperato.

  1. a)se l’interessato ha ottemperato a quanto disposto nell’ordinanza, redigere verbale di accertamento dell’avvenuta cessazione dell’attività e chiusura dell’esercizio.
  2. b)qualora l’interessato non abbia provveduto, dopo aver preso atto della inottemperanza, il provvedimento diventa esecutorio e si deve, quindi, procedere alla stesura di un verbale di inottemperanza e contestuale diffida a cessare l’attività ed a chiudere l’esercizio, assegnando il termine di 3 gg. (termine mutuato dall’art. 5, comma 2, tulps).

Si eleva, inoltre, verbale per violazione dell’art. 7-bis D. Lgs. 267/2000 (TUELL),  con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con p.m.r. di € 50,00.

Decorso il predetto termine, si deve ripetere il sopralluogo e, se accertata l’inottemperanza alla diffida, procedere all’apposizione di sigilli all’esercizio commerciale, redigendo relativo verbale di esecuzione, provvedendo alla nomina del custode giudiziario del bene sottoposto a sequestro.

La presente procedura è mutuata dall’art. 612, comma 2, C.P.C. che stabilisce: “Il giudice dell’esecuzione provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l’ufficiale giudiziario che deve procedere all’esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell’opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta”.

Si evidenzia che si effettua il sequestro cautelare di un bene, ai sensi dell’art 13 legge 689/81, solo nell’ipotesi in cui è stabilita la confisca del bene stesso (ad esempio il sequestro della merce posta in vendita dagli operatori commerciali su aree pubbliche in assenza di titolo abilitativo).

  1. c)infine, nel caso in cui trattasi ordinanza di chiusura di un pubblico esercizio (bar, ristorante, sala giochi ecc.), la procedura da seguire per la chiusura coattiva dell’esercizio è la medesima di quella indicata alla lettera b), perònon si eleva verbale amministrativo per violazione dell’art. 7 bis TUELL, bensì si procede alla denuncia del titolare all’A. G. ai sensi dell’art. 650 C. P., per violazione dell’art. 17 ter, comma 5, del Tulps.
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1 commento

  1. Nel 2020 ho ricevuto ordinanza dal VicePrefetto per chiudere la mia ricerca e metà della mia azienda che ne produceva. Non ho ancora ricevuto l’accertamento. Quale norma lo impone e in quanto tempo dovrebbero controllare?

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