Alterazione caratteristiche costruttive del ciclomotore e concorso di norme.

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Recita il vigente comma 6 dell’articolo 97 del codice della strada: “Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell’art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 ad euro 1.656” . Per quanto poi previsto dal penultimo periodo del comma 14 del medesimo articolo 97 “Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni”.

Questa modifica delle caratteristiche costruttive del veicolo si pone in relazione (dal punto di vista del concorso di norme coesistenti) con altre regole che puniscono le condotte di alterazione delle caratteristiche costruttive dei veicoli.

La domanda che occorre porsi, allora, è la seguente: come regolare il concorso di norme? in caso di alterazione delle caratteristiche costruttive del ciclomotore si applicano solo le sanzioni sopra riportate o anche le altre pur previste dal titolo III del codice della strada?

La risposta -magari- ci proviene dalla giurisprudenza (Cass. civ. Sez. II, 22-06-2007, n. 14656): nel caso di specie si poneva un diverso tipo di concorso di norme (quello tra l’art. 142 e quello tra l’articolo 97) “ai fini della configurabilità dell’illecito in questione, occorreva accertare non già la velocità tenuta dal ciclomotore nel caso concreto, ma l’avvenuta alterazione delle caratteristiche costruttive tecniche del veicolo, con la conseguenza che i mezzi di accertamento andavano individuati in quelli stabiliti dall’art. 97 del Regolamento, (che demanda le verifiche alla Motorizzazione Civile), non già in quelli previsti dall’art. 345, ai fini dell’accertamento del superamento dei limiti di velocità di cui all’art. 142 C.d.S.”.

La sentenza quindi ci illumina parzialmente; per il resto ci vuole il buon senso.

Quest’ultimo depone, quindi, in relazione al quesito, in favore della specialità.

Pino Napolitano

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