Quesito:
Egr. Comandante Dott. Michele Pezzullo, mi rivolgo a Lei quale esperto in materia, di Legislazione commerciale e Polizia Amministrativa, per porle il seguente quesito:
E’ pervenuta, in Ufficio, una SCIA per una manifestazione in piazza nella quale l’organizzatore, richiedente, ha precisato che per la realizzazione di spettacoli dal vivo, con la partecipazione di persone in numero inferiore a 1. 0000, ai sensi di legge, occorre presentare, semplicemente, una SCIA al Suap.
Nella SCIA l’organizzatore ha garantito e si è impegnato che il numero dei partecipante sarà inferiore a 1.000 considerato che ai sensi dell’art. 38-bis <<semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo>> il termine di tale semplificazione è stata prorogato fino al 31 dicembre 2023.
Le chiedo chiarimenti in merito e soprattutto in particolare se tale semplificazione vale anche per le manifestazioni su area pubblica o soltanto per i luoghi di spettacoli al chiuso.
La saluto ringraziando anticipatamente.
T. A. – SUAP del comune di C (NA).
Risposta:
L’articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo”, aveva stabilito che, per in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la esecuzione di spettacoli dal vivo che comprendevano attività culturali quali teatro, musica, danza e musical, che si svolgevano in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 persone, autorizzazioni, licenze, ovvero altri titoli o nulla osta comunque denominati, potessero essere sostituiti da una Scia da presentare al Suap del comune sede dell’evento.
Successivamente tale disposizione è stata prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2023, apportando le seguenti modifiche:
– Gli orari delle manifestazioni sono stati protratti fino alle ore 01 della notte;
– Tra le manifestazioni sono stati inseriti anche gli spettacoli cinematografici.
La scia da presentare dovrà essere corredata da una autocertificazione relativa al soggetto organizzatore e responsabile dello spettacolo, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesa la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Min. dell’interno, che sostituisce il parere della commissione di vigilanza.
Orbene, esaminando attentamente l’articolo in argomento, non si rileva in alcun modo che tale semplificazione è destinata esclusivamente a manifestazioni con spettacoli da svolgersi in luoghi chiusi con esclusione di quelli su aree pubbliche, ma in modo generico semplifica tutte le manifestazioni senza fare alcun distinguo tra aree chiuse o aperte, private o pubbliche.
Peraltro, la Legge del 22/11/2017 n. 175, recante “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia”, all’articolo 1 tra le attività di spettacolo dal vivo individua anche le attività circensi tradizionali, le attività di spettacolo viaggiante, nonché i carnevali storici e le rievocazioni storiche e, da ultimo, gli artisti di strada. E’ del tutto evidente che tali manifestazioni si svolgono prevalentemente su area pubblica o all’aperto.
Come al solito il Comandante Pezzullo chiarisce in modo ESEMPLARE ogni dubbio