Il deposito temporaneo di rifiuti da costruzione e demolizione in area privata: quale reato si configura in caso di inosservanza delle condizioni stabilite nella nuova disciplina introdotta dal decreto cd. “Economia circolare”?

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Una pattuglia della Polizia municipale interviene su un “accumulo di rifiuti edili” (apparentemente non pericolosi) su area privata, riconducibili a lavori edilizi oggetto di CILA-SUPER BONUS 110, accanto all’immobile interessato dai lavori.

L’area, tuttavia, non è delimitata e il titolare dell’azienda incaricata dei lavori sostiene trattarsi di “attività non soggetta ad autorizzazione”, con obbligo di trasporto e smaltimento ogni tre mesi.

Il titolare dell’impresa ha esibito, all’indomani dell’intervento della pattuglia, i formulari d’identificazione dei rifiuti.

Come procedere in questo caso?

Quali sanzioni applicare?

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Riferimenti normativi

L’articolo 183, comma 1, lett. bb) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (modificato dall’articolo 1, comma 9, d.lgs. n. 116/2020,cd. “Economia circolare”) definisce il deposito temporaneo prima della raccolta:

«il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis».

La disciplina dettagliata del deposito temporaneo di rifiuti si ritrova, quindi, tutta contenuta nell’articolo di nuovo conio, introdotto dal d.lgs. n. 116/2020, costituito dall’articolo 185-bis, che stabilisce:

«1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
  2. esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
  3. per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.
  4. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:
  5. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  6. i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
  7. i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  8. nel rispetto delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.
  9. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente».

Le distinte e alternative modalità di deposito temporaneo

Nella nuova formulazione della norma che reca la disciplina del deposito temporaneo, i rifiuti possono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito.

In alternativa alla predetta modalità, i rifiuti possono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i trenta metri cubi di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere la durata superiore ad un anno.

Tali limiti consentono al produttore di scegliere, in alternativa, di contenere il quantitativo dei rifiuti entro un certo volume, superato il quale deve recuperarli o smaltirli, oppure di effettuare tali operazioni, indipendentemente dal quantitativo dei rifiuti, secondo una precisa cadenza temporale, che è quella di tre mesi.

L’osservanza delle condizioni, relative ai limiti quantitativi e temporali del deposito, sollevano il produttore dei rifiuti dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione, tranne quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione, mentre in difetto di tali condizioni – la sussistenza delle quali deve essere dimostrata dall’interessato, trattandosi di norma di favore – l’attività posta in essere, come si dirà meglio successivamente, dovrà configurarsi come gestione non autorizzata di rifiuti ovvero come deposito incontrollato di rifiuti.

Deposito temporaneo e deposito incontrollato di rifiuti?

Il rispetto di tutte le condizioni previste dall’articolo 185-bis d.lgs. n. 152/2006, esonera il produttore dal richiedere l’autorizzazione e quindi dall’osservanza degli obblighi previsti dal regime autorizzatorio, ad eccezione del divieto di miscelazione e dell’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, che devono comunque essere assolti.

Quale reato si configura nel caso di inosservanza di una sola delle condizioni?

Nel Titolo VI della Parte Quarta, Capo I, del d.lgs. n. 152/2006, dedicato tutto al sistema sanzionatorio, manca una disposizione che rechi, in modo automatico e diretto, una sanzione per l’ipotesi di deposito temporaneo irregolare.

La risposta al quesito è fornita dalla giurisprudenza.

Secondo la Corte di Cassazione, Sezione III, 8 febbraio 2022, n. 4364:«Va ribadito il principio per cui, in tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lo stoccaggio senza autorizzazione di rifiuti effettuato in mancanza delle condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche richieste per la configurabilità di un deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera m) (ora lettera bb), del medesimo decreto».

Nel caso di specie, i giudici ermellini hanno ritenuto configurato il reato di cui al d.lgs. n. 152/2006, articolo 256, comma 1, lettera a) e b) – per attività non autorizzata di recupero/smaltimento (stoccaggio) di rifiuti speciali, pericolosi e no, costituiti da batterie esauste, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, pneumatici fuori uso, rifiuti di metalli ferrosi e no, rifiuti plastici e di vetro – poiché l’indagato aveva effettuato un deposito di rifiuti per complessivi 102 mc. che non poteva, quindi, essere qualificato quale deposito temporaneo, secondo la disciplina dettata dal D.lgs. n. 152/2006, articolo 185-bis, per il superamento dei limiti temporali e quantitativi.

Conclusioni

Se ed in quanto siano osservate le condizioni di cui, in particolare, all’articolo 185-bis, comma 2, lett. b) e lett. c), d.lgs. n. 152/2006, il deposito potrà, dunque, ritenersi temporaneo.E, in quanto tale, sottratto a qualsiasi disciplina autorizzatoria, come espressamente stabilito dall’art. 185-bis, comma 3.

Di contro, nel caso in cui anche solo uno dei requisiti richiesti dall’articolo 185-bis, d.lgs. n. 152/2006 dovesse mancare, si configurerebbe il reato di illecita gestione di rifiuti e/o di deposito incontrollato di rifiuti, di cui all’articolo 256, d.lgs. n. 152/2006.

Nel caso come prospettato nel quesito, le condizioni richieste ai fini della configurabilità di un deposito temporaneo di rifiuti, sussistono tutte.

È da escludersi, pertanto, che possano integrarsi gli estremi del reato diillecita gestione di rifiuti, al pari di quello di deposito incontrollato di rifiuti, così sanzionati dall’articolo 256, comma 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006:

«1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

  1. con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  2. con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
  3. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2».
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