Quesito: SCIA in materia di commercio – Chiarimenti e modalità attuative

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Domanda: Gentilissimo Com.te, volevo chiedere dei chiarimenti in merito ad alcune problematiche relative alle SCIA commerciali, tenuto  conto della mancanza del SUAP presso il Comune di M……  Napoli e di alcune inadempienze e incongruenze nell’operato dell’ufficio Attività Produttive.

  • Nel nostro Comune, nel caso in cui le SCIA commerciali risultino carenti di parte della documentazione richiesta, l’Ufficio Attività produttive richiede integrazione della documentazione mancante, specificando che “la mancata consegna della documentazione richiesta entro 30 giorni dalla ricezione della presente comporterà l’archiviazione della pratica che, nelle more,  è sospesa”.

Tuttavia, a questa comunicazione, laddove non vi è stata l’integrazione richiesta, non ha fatto seguito alcun atto formale.

Io ritengo che, comunque il procedimento doveva essere chiuso dall’Ufficio Attività Produttive con l’emanazione di una Ordinanza di chiusura per decadenza della SCIA a seguito della quale,  poi effettuare la dovuta attività sanzionatoria qualora l’attività commerciale restava aperta.

Oggi, il Comune può emettere l’ordinanza di chiusura e decadenza della SCIA per quelle attività che negli anni scorsi non hanno integrato la pratica?

2) Se il titolare di un’attività commerciale(esercizio di vicinato) che non ha integrato la documentazione richiesta a seguito presentazione SCIA (anche dopo numerosi mesi) ed a cui viene notificata Ordinanza di chiusura dell’attività, presenta comunicazione di cessazione di attività, può lo stesso ripresentare nuova SCIA con la stessa partita IVA e negli stessi locali commerciali?

3) E’ possibile nella stessa ordinanza disporre  la cessazione definitiva dell’attività per mancanza di integrazione della documentazione della SCIA e, contestualmente, la chiusura temporanea di 5 giorni per reiterata occupazione di suolo pubblico?

La ringrazio anticipatamente per il tempo che vorrà decadere ai quesiti che le ho posto.

Colgo l’occasione per porgerLe cordiali saluti!

Cap.B. A. C. – P. M. di M…..  Napoli

Risposta: Rispondo secondo l’ordine dei quesiti posti.

  • Ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge 241/90, allorquando la Scia presentata è carente di documentazione, al fine di definire la procedura, con atto motivato invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni, e “non entro 30 giorni come invece dispone il vostro ufficio.

Se l’operatore commerciale continua ad esercitare l’attività durante il periodo di sospensione dell’efficacia della Scia, si applicano le sanzioni stabilite per l’esercizio dell’attività in assenza di titolo abilitativo.

Qualora l’interessato non provvede a conformare la Scia nei termini stabiliti,  il dirigente/responsabile dell’Ufficio deve adottare ordinanza di divieto di prosecuzione dell’attività.

Per conseguenza, la Polizia Municipale o altri organi di vigilanza dovranno procedere a dare esecuzione alla stessa.

Ai sensi dell’art. 21 – nonies, comma 1, legge 241/90 il provvedimento illegittimo può essere annullato d’ufficio, in presenza di ragioni di interesse pubblico, “entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione”. In tal caso, restano a carico del funzionario/dirigente le responsabilità per il mancato annullamento, nei 60 giorni, del provvedimento illegittimo.

Decorso tale ultimo termine, ai sensi dell’art. 21- nonies, comma 2 bis, potranno essere annullati dopo la scadenza del termine di diciotto mesi solo i provvedimenti amministrativi formatisi a seguito di false dichiarazioni o di atto di notorietà falsi o mendaci, accertati con sentenza passata in giudicato.

Pertanto, in mancanza di detti casi e se decorsi i 18 mesi, non si potrà procedere all’annullamento dei provvedimenti amministrativi oramai consolidati, con responsabilità del dirigente dell’ufficio preposto.

2) Nel caso di adozione di provvedimento di chiusura dell’esercizio, l’interessato deve ottemperare allo stesso senza presentare alcuna “comunicazione di cessazione dell’attività”; in mancanza la Polizia Municipale dovrà procedere alla chiusura forzata dell’esercizio con apposizione dei sigilli e sequestro del locale.

Successivamente, l’interessato potrà presentare nuova Scia per l’apertura di un nuovo esercizio commerciale anche negli stessi locali. L’ufficio preposto, conoscendo già gli atti, potrà immediatamente effettuare la verifica e, se del caso, procedere all’adozione dei relativi provvedimenti.

3) La risposta al terzo quesito è decisamente “NO”. Se viene disposta la cessazione dell’attività per mancanza dei presupposti di legge, non può certo adottarsi un provvedimento di chiusura per 5 giorni per la reiterata occupazione di suolo pubblico per il seguente motivo.

Nel momento in cui si dispone la chiusura temporanea dell’esercizio, di fatto si sospende il titolo autorizzativo per tale periodo temporale; orbene se è stata disposta la cessazione dell’attività perché l’interessato non ha provveduto a conformare la Scia nei termini stabiliti, quest’ultima non ha prodotto alcun effetto e, pertanto, viene esercitata un’attività in assenza di titolo.

Conseguentemente non vi è alcun titolo da sospendere per 5 giorni.

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