Ancora in tema di segnaletica stradale

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In tema di circolazione stradale, la segnaletica contenente divieti ed obblighi vincola tutti gli utenti della strada, in applicazione delle regole di normale prudenza, anche a prescindere dalla legittimità del provvedimento; tuttavia, per potersi ritenere sussistente in capo agli automobilisti un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia di circolazione veicolare, è necessario un provvedimento della competente autorità impositivo dell’obbligo (o del divieto) e la pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, sicché, in tale evenienza, l’obbligatorietà della prescrizione del divieto (nella specie, di sorpasso in una zona determinata) resta condizionata alla legittimità del provvedimento amministrativo posto a fondamento della stessa. 

Cass. civ. Sez. II, 29/02/2016, n. 3939 statuisce in tale senso, con riguardo ad una peculiare vicenda pratica che merita di essere conosciuta.

Nel caso di specie, che attiene alla obbligatorietà o meno di un segnale stradale di divieto di sorpasso in zona determinata, l’obbligatorietà della prescrizione deve certamente ritenersi condizionata alla legittimità del provvedimento amministrativo che l’abbia imposta (senza peraltro che su tale legittimità incida ex se,  l’eventuale mancanza delle indicazioni che vanno riportate sulla parte posteriore del segnale ai sensi dell’art. 77 reg. C.d.S.). Ha quindi errato il Tribunale di Venezia nel ritenere che il provvedimento amministrativo di imposizione del divieto di sorpasso fosse implicito nel segnale installato sul luogo della contravvenzione, in quanto l’obbligatorietà della prescrizione contenuta in tale segnale stradale rimane condizionata dal riscontro dalla legittimità dell’apposizione del segnale stesso, la quale va correlata come per tutti gli atti amministrativi alla provenienza dell’ordine dall’autorità competente, al rispetto delle disposizioni primarie e secondarie che disciplinano il potere specifico, e al rispetto delle forme prescritte.

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