Quesito: sanzioni amministrative per le farmacie: chi è il trasgressore?

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori

Prestando servizio presso i servizi ispettivi di una ASL, sovente capita di svolgere sopralluoghi presso le farmacie. Qualche volta si accerta questa violazione: articolo 148 comma 11 del D.Lvo 24 aprile 2006, n. 219 (Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista  che  vende un medicinale disciplinato dall’articolo 93  senza  presentazione  di ricetta di un centro medico autorizzato alla prescrizione e’ soggetto alla sanzione amministrativa da  cinquecento  euro  a  tremila  euro. L’autorita’ amministrativa competente puo’ ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni). Il dubbio che abbiamo è il seguente: chi è l’autore materiale della violazione? Chi indico, sul verbale, come trasgressore? Il problema sussiste specie nelle grosse farmacie con molti dipendenti.

 

 Risposta.

 

Ai sensi della Legge n°689/1981, occorre sempre individuare il materiale esecutore della condotta illecita. In difetto di ciò, è possibile –in caso di accertata condotta illecita commessa da persona ancora da identificare o non identificabile- accertare la violazione e contestarla all’obbligato in solido, tra cui, spicca, nel caso in esame, il titolare della farmacia, per quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 6 della Legge n°689/1981.

Nel caso di specie, tuttavia, posso rappresentare un interessante precedente giurisprudenziale: T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 13 settembre 2012 n. 2305. Tra le pagine di questa sentenza si legge che il titolare della farmacia è da considerarsi trasgressore per effetto della previsione della Legge, “giacché, ai sensi dell’art. 122, comma 1, del r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, la vendita al pubblico di medicinali è effettuata sotto la responsabilità diretta del titolare della farmacia. E’ questi dunque il soggetto cui deve essere imputata la trasgressione qualora vengano accertate violazioni concernenti la vendita dei farmaci: il titolare non è quindi responsabile in solido, ma responsabile principale”.

Personalmente non sono molto convinto del ragionamento prospettato dal TAR meneghino, ma lo accetto e ne riferisco.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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