D.L. n°90/2014 (quinta parte): . Articolo 10. Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria.

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Come anticipato nelle quattro precedenti parti già pubblicate su questo sito, ribadiamo che è stato pubblicato, nella G.U. (Serie Generale) n.144 del 24 giugno 2014, il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. L’entrata in vigore del provvedimento è immediata; pertanto dal 25 giugno 2014 le sue previsioni sono immediatamente operative.

 

Proponiamo, all’attenzione del lettore, con cadenza giornaliera, i singoli articoli di peculiare interesse per chi lavora in P.A.

 

 

Articolo 10 

Abrogazione  dei  diritti  di  rogito  del  segretario  comunale   e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei  diritti di segreteria

 

 1. L’articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e’ abrogato.

 2. L’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre  1973,  n. 734, e’ sostituito con il seguente: “Il provento annuale dei  diritti di  segreteria  e’  attribuito  integralmente  al   comune   o   alla provincia.”.

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