Quesito: Sagre regionali – calendario e requisiti. -Regione Campania.

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Buongiorno Michele, sono il collega G. R., in riferimento alla nota del SURAP Campania relativa alla mancanza del Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari previsto dall’art. 105 della L.R. 7/2020, poiché l’obbligatorietà della comunicazione alla regione non sussisterebbe più, chiedo se, per conseguenza, anche la relativa sanzione di € 4.000 con la sospensione della sagra non potrebbe essere più applicata. O in caso contrario, nonostante la mancanza da parte della regione Campania dell’albo delle Sagre non viene meno l’obbligo di comunicazione al comune con la relativa trasmissione alla Regione con tutte le attività conseguenziali (sanzione e sospensione). Mi chiedo e ti chiedo ma è normale?

Ti ringrazio per le delucidazioni che potrai fornirmi.

Saluti, G. R.  C. te della P. M. di S. G. C. (NA)

Risposta:

Si premette che la L. R.  7/2020, all’art. 105, comma 1, ha stabilito che la Giunta Regionale “predispone e diffonde …… il calendario regionale delle sagre e delle feste popolari, contenente la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relative alle sagre e alle feste popolari”.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.R.A.P) della Campania, con nota del 28.3.24, a seguito di specifica richiesta di una amministrazione comunale, ha comunicato che detto calendario ed il relativo modello, che i comuni devono compilare in ordine ad eventuali manifestazioni, non sono stati ancora predisposti.

Si evidenzia, altresì, che l’art. 103 della citata L. R.  7/2020, al comma 1, indica specifici requisiti da rispettare pèr lo svolgimento delle sagre; mentre al comma 2 (lett. a) individua ulteriori elementi che caratterizzano la possibilità di somministrazione di alimenti e bevande relativi agli spazi riservati al pubblico e all’attività di somministrazione, limitandoli al 70% della superfice complessiva dell’area interessata alla sagra, escluse aree di parcheggio. Invece nelle feste popolari (coma 2, lett. b) gli spazi riservati al pubblico non possono essere superiori al 40% della superfice complessiva

Tanto premesso, forniamo il seguente parere in ordine al quesito posto.

In primo luogo si sottolinea che la mancanza della documentazione indicata nell’art. 105, comma 1, non si ripercuote sulla possibilità di svolgimento della manifestazione, ma non consente di pubblicizzare sul sito internet della Regione l’evento, la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche.

Mentre lo svolgimento delle sagre e feste popolari è solo legato al rispetto degli obblighi indicati nell’allegato A, punto 5.2, della predetta L. R.  7/2020 ove è prescritto che per l’attività di somministrazione in occasioni di sagre occorre presentare al Suap del comune interessato all’evento la Scia unica (legge 241/90, art. 19 bis) comprendente la Scia abilitativa e la Scia sanitaria (nota anche come Registrazione sanitaria) ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Regolamento CE n. 852/2004.

In detta Scia unica l’organizzatore dovrà dichiarare il rispetto delle disposizioni indica all’art. 103, commi 1 e 2, che sono state innanzi evidenziate (al secondo capoverso).

Per la violazione delle predette disposizioni sono punite con sanzioni pecuniarie individuate nell’art. 150.

In particolare:

  • L’organizzatore è’ punito con sanzione pecuniaria da € 1.000 a € 6.000, con pmr di € 2.000:
  1. qualora sia superata la durata massima dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, o la violazione dell’obbligo di consecutività dei giorni previsti per lo svolgimento della stessa attività ;
  2. lo svolgimento della Sagra o Festa popolare in un periodo diverso da quello nel calendario regionale;

Tale ultima sanzione non sarà applicabile finché non sarà predisposto il calendario regionale.

  • E’ punito con sanzione pecuniaria da € 500 a € 3.000, con pmr di € 1.000, il mancato rispetto degli altri requisiti individuati nell’art. 103;
  • Per lo svolgimento delle Sagre al di fuori del calendario regionale, gli organizzatori saranno puniti con sanzione pecuniaria da € 2.000 a € 12.000, con pmr di € 4.000 e l’immediata interruzione della sagra;

Anche detta ultima sanzione non sarà applicabile finché non sarà predisposto il calendario regionale.

  • In caso di recidiva (meglio reiterazione; ancora si fa confusione tra recidiva e reiterazione!!!), le sanzioni di cui al 1° e 3° periodo saranno raddoppiate; dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere più annotata nel calendario regionale per i due anni successivi all’ultima violazione commessa.

Infine, la mancanza della Scia sanitaria è punita con le seguenti sanzioni:

  • La mancanza della Scia sanitaria, è punita ai sensi del D. Lgs. 193/07, art. 6, comma 3, con sanzione da € 1.500 a € 9.000, con p.m.r. di € 3.000;
  • Il verbale deve essere inoltrato al Suap che dovrà disporre la sospensione dell’attività fino alla presentazione di tale certificazione.
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