Domanda: Buongiorno, approfitto di nuovo dei suoi pareri per una problematica relativa all’apertura di una sala giochi.
Mi hanno detto che per il rilascio di autorizzazione per l’apertura di una sala giochi non deve essere considerato più requisito essenziale il parere di igienicità dei locali.
Non sono convinta…mi può dare delle indicazioni in merito? Grazie
Uff. P. M. Polizia Municipale di G. (NA)
Risposta:
Si premette che le sale da gioco ove sono installati gli apparecchi da gioco possono essere autorizzate ai sensi degli articoli 86 e 88 Tulps, secondo la seguente normativa:
– La Tabella A del D. Lgs. 222/2016, alla voce 83, dispone che le sale giochi, di cui all’art. 86 Tulps, con apparecchi da gioco che erogano vincite in denaro ex art. 110, c. 6, lett. a) (Slot e AWP) collegati in rete con il concessionario, sono soggette ad autorizzazione mentre, fino all’entrata in vigore del D. Lgs. 222, erano soggette a Scia.
Il Min. Interno, con nota n. 557/PAS/U/004683 del 23.3.2017, non ha fornito risposta al quesito che era stato posto nel merito, ma ha scritto che si deve attendere un “riordino complessivo della materia”.
Pertanto, riteniamo che essendo espressamente richiesta l’autorizzazione solo per le sale giochi ove sono installati apparecchi ex art. 110, c. 6, lett. a) con vincite in denaro, in tutte le altre, ove sono installati apparecchi di cui al comma 7, lett. a); c) e c-bis), possa essere ancora consentito l’avvio dell’attività con la sola Scia da presentare al Suap del Comune.
La violazione per la mancanza di autorizzazione è punita dall’art. 17- bis, c. 1, tulps con sanzione amm/va pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00– p.m.r. € 1.032,00.
– Lo stesso decreto 222/16, alla voce 84 della Tabella A, ha confermato che per l’esercizio di sala giochi con apparecchi videoterminali, di cui all’art. 110, comma 6, lett. b) (VTL- videolottery), che si attivano esclusivamente con collegamento alla rete telematica e di raccolta scommesse, vi è l’obbligo dell’autorizzazione ex art. 88 tulps, rilasciata dal Questore, previa presentazione dell’istanza all’Autorità di P. S. competente per territorio, ovvero al Suap del Comune che dovrà poi inoltrata alla Questura per competenza.
Il Min. Interno con la Circolare del 19.3.18 e la successiva del 21.5.2018 ha precisato che le Questure, per il rilascio delle aut/ni ex 88 tulps, oltre ai requisiti richiesti per la legislazione di P. S.,devono verificare il rispetto delle norme regionali e comunali sulle distanze minime di tali sale dai luoghi sensibili.
L’attività esercitata in assenza del titolo è punita dalla legge 13 dicembre 1989 n. 401, art. 4, comma 4-bis, con arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda non inferiore a € 516, con eventuale sequestro penale dell’esercizio.
In entrambi i casi, per le sale autorizzate ex art. 86 e 88 tulps è stato, inoltre, previsto l’obbligo per il gestore di presentare al Suap la certificazione prevenzione incendi dei locali ex D.P.R. 151/2011, Allegato 1, nel caso in cui i locali superino la capienza stabilita alla citata voce 84, nonchè la documentazione di impatto acustico nel caso di emissioni sonore nelle stesse sale giochi, ai sensi della legge 447/95, art 8, c. 2., nel caso in cui fossero attivati nei locali impianti di diffusione sonora o strumenti musicali.
Ricordiamo, inoltre, che le sale giochi, come gli altri esercizi pubblici, sono soggette all’accertamento dei requisiti di sorvegliabilità ai sensi dell’art. 153 Reg. Esec. Tulps.
La mancanza di tale requisito è motivo di rifiuto o revoca del titolo abilitativo, come prescritto dal comma 1, che prevede:
- 1– la licenza per i pubblici esercizi può essere rifiutata o revocata per motivi di igiene e quando il locale o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate.
Pertanto, per quanto stabilito al predetto comma 1, è del tutto evidente che per l’apertura di una sala giochi non occorre richiedere uno specifico parere di igienicità ma sarà necessario disporre un sopralluogo sul locale con relativo parere, ai sensi del citato articolo 153 del Reg. Esecuzione Tulps, che comprenda anche la verifica della salubrità e igienicità dei locali.
In mancanza di tale requisito, le licenze ex artt. 86 e 88 Tulps potranno essere rifiutate.
Tale concetto è stato espressamente ribadito anche dal Ministero dell’Interno con la Circolare prot. 557/PAS/U/003881/12001 del 19.3.18, al punto 3.
Si precisa, infine, che per gli esercizi autorizzati dal Suap ai sensi dell’art. 86, il sopralluogo dovrà essere effettuato dalla Polizia Municipale, mentre per quelli autorizzati dal Questore ai sensi dell’art. 88 il sopralluogo dovrà essere di competenza della Polizia di Stato.