Accertamento ospedaliero per lo stato di ebbrezza

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I giudici della quarta sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27490 del 20 giugno 2019 hanno affermato che se l’accertamento ospedaliero per stabilire l’ebbrezza è richiesto dall’organo di polizia deve essere dato avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore.

LA VICENDA

Un automobilista veniva assolto dal Tribunale di Firenze dal reato a lui ascritto per guida sotto sostanze stupefacenti, avendo il giudice ritenuto inutilizzabili gli esiti del prelievo ematico eseguito sull’imputato all’ospedale ove era stato ricoverato a seguito di un incidente stradale. Il Tribunale ha osservato che vi sarebbe stata la violazione della disciplina disposizioni attuative del codice di procedura penale(art.114), in quanto non era stato dato all’imputato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, avviso che gli era dovuto perché il prelievo era stato richiesto non già per ragioni terapeutiche, ma per ragioni investigative. Inoltre l’automobilista non aveva espresso il suo consenso al prelievo. Il Procuratore generale presso la Corte territoriale di Firenze ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge in relazione all’asserita inutilizzabilità del prelievo.

LA DECISIONE

Gli Ermellini ritengono il ricorso infondato premettendo che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità in tema di guida in stato di ebbrezza ovvero sotto l’effetto di stupefacenti, il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili, di talché non sussiste alcun obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Per converso, la violazione dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, qualora l’imputato formuli una richiesta di rito abbreviato. Ergo la regolarità o meno della procedura seguita dai sanitari nell’eseguire il prelievo ematico è stata finora legata al fatto che tale prelievo sia stato o meno eseguito per esigenze sanitarie. Sotto questo profilo, la sentenza impugnata presenta effettivamente un percorso argomentativo apodittico, deducendo che l’esame fosse stato illegittimamente eseguito, con conseguente inutilizzabilità dello stesso, perché a richiederlo era stata la polizia giudiziaria, evidentemente, a giudizio del Tribunale, per finalità investigative, non diagnostico-terapeutiche. Deve però rilevarsi adversis che sia la guida in stato d’ebbrezza che la guida sotto l’effetto di stupefacenti e dunque pertinente al caso de quo, prevedono che le strutture sanitarie, su richiesta degli organi di Polizia stradale, effettuino gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche

Accertamento ospedaliero per lo stato di ebbrezzasentenza

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