Quesito: Requisiti attività somministrazione alimenti e bevande e attività alberghiera.

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori

Quesito: Requisiti attività somministrazione alimenti e bevande e attività alberghiera.

Domanda: Vi chiedo di chiarire quali requisiti sono richiesti per il titolare di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande e attività alberghiera. Precisando se oltre ai requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 D. Lgs. 59/2010, si deve accertare anche il possesso dei requisiti del Tulps.- Saluto e ringrazio per la risposta.

R. M. Suap Comune di C. (CE)

 Risposta :Si premette che l’art. 71 del D. Lgs. 59/2010, modificato dal D. Lgs. 147/2012, fissa i requisiti per l’accesso e l’esercizio delle attività commerciali di vendita e di somministrazione alimenti e bevande.

In particolare, i commi 1 e 2 individuano una serie di violazioni di natura penale che fanno venir meno il possesso dei requisiti di onorabilità, non consentendo di esercitare le predette attività commerciali.

In caso di società, associazioni o altri enti collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal preposto designato all’esercizio dell’attività ed ai soggetti individuati dal D.P.R. 252/98, art. 2, comma 3, che di seguito si riporta.

“3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento  deve  riferirsi, oltre che all'interessato: 
    a) alle società; 
    b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice   civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al  libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 
    c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi  ne  ha  la  rappresentanza  e  agli  imprenditori o società consorziate; 
    d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; 
    e)  per  le   società   in   accomandita   semplice, ai soci accomandatari; 
    f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato”. 

 Il successivo comma 6 dell’art. 71, invece, individua i requisiti professionali necessari per l’esercizio di commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare, limitatamente all’alimentazione umana, nonché per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per conseguenza, requisiti professionali non necessitano per la vendita di prodotti alimentari all’ingrosso e di prodotti alimentari destinati all’alimentazione animale.

Da quanto evidenziato emerge che per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande si richiede il possesso dei requisiti morali e professionali di cui al citato art. 71.

Atteso, inoltre, che ai sensi dell’art. 152, comma 2, del Regolamento di Esecuzione Tulps, i titoli autorizzativi per l’apertura di pubblici esercizi di cui all’art. 86 Tulps, e quindi anche per gli esercizi di somministrazione, siano rilasciati da normativa statale (es. legge 287/91) o regionale (leggi regionali in materia di somministrazione, ove adottate) svolgono anche la funzione di autorizzazione ai fini del citato art. 86 Tulps, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dallo stesso Tulps, e con l’osservanza delle disposizioni di cui al titolo i, capi III (artt. 8-4) e IV (artt. 15-17 sexies), si ritiene che per l’apertura di un esercizio di somministrazione occorre procedere all’accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 11 e 92 Tulps, oltre a quelli di cui al citato art. 71 D. Lgs. 59/2010. 

Per l’esercizio dell’attività alberghiera, invece, è richiesto il possesso dei soli requisiti stabiliti dai citati artt. 11 e 92 Tulps; quindi solo requisiti di onorabilità 

In ordine ai requisiti stabiliti dall’art. 11 Tulps, si ritiene opportuno fornire una precisazione sulla disposizione del comma 2, ove viene, tra gli altri, previsto che “le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi non può provare la sua “buona condotta”.

In merito è intervenuta la Corte Costituzionale che, con Sentenza n. 440 del 16 dicembre 1993, ha dichiarato illegittima costituzionale del comma 2 nella parte in cui pone a carico del soggetto interessato l’onere di provare la sua buona condotta.

Stabiliva la Corte che il requisito della “buona condotta”, per poter essere accertato ed evitare di sconfinare in decisioni arbitrarie, richiede accertamenti specifici, in relazione al tipo di licenza o abilitazione richiesta.

Successivamente, anche il Ministero dell’Interno con la Circolare 30 ottobre 1996, n. 559/C.17634.12982 ha ribadito che l’onere della prova del requisito della “buona condotta” compete a quella Amministrazione chiamata a rilasciare la licenza di P.S.

Si ricorda, infine, che in passato e fino al 2012, sempre in ordine ai requisiti morali, veniva richiesto il rispetto anche di quelli fissati dall’art. 12 Tulps; con l’abrogazione del comma 1 di tale articolo, operata dall’art. 13 del D. L. 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, non sono più previste prescrizioni in ordine ai requisiti morali e, pertanto, non viene più richiesto.     

 C.te a. r. Dr. Michele Pezzullo

 

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