Forse sarà la “kazzimma” delle compagnie assicurative a sradicare il male della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto degli stupefacenti.

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Non vogliamo essere sadici o cattivi, ma non possiamo nascondere una punta di soddisfazione nel leggere la sentenza n°9448 dell’11 maggio 2015, con cui la sezione terza della Cassazione (civile) ha confermato il diniego di risarcimento del danno richiesto da un conducente -che, gravemente ubriaco (tasso alcolemico sei volte maggiore rispetto al limite di legge) e soggetto peraltro a cannabinoidi e cocaina- per le gravissime lesioni personali subite in un incidente stradale.

Nulla di personale, ben inteso! Ma in questi giorni si continua a leggere di “pirati della strada” e di insipienti sanzioni penali per chi guidi in violazione degli articolo 186 e 187 del codice della strada, con l’effetto di far tirare un sospiro di soddisfazione nel vedere che le assicurazione si rifiutino di risarcire chi si faccia male in un incidente stradale, essendo così scellerato da guidare ubriaco e drogato.

La Cassazione conferma, così, l’inoperatività della garanzia assicurativa in caso come quelli sopra descritti, anche per derivazione dal principio di cui all’art. 1900 cod. civ., secondo il quale l’assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario: “principio, il quale trova applicazione anche quando la condotta dell’assicurato, caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave, non sia stata la causa unica del verificarsi dell’evento dannoso”.

Ci piace pensare, alla fine, che se la minaccia della pena non basti ad assicurare guide rispettose degli altrui diritti alla sicurezza, ci pensi il castigo civilistico del non risarcimento a far pensare che bere e drogarsi prima di guidare è veramente cosa stupida ed anche autolesionista (oltre che etero dannosa).

Pino Napolitano

P.AsSiamo

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