quesito: Molestie olfattive. Quali sono i limiti della normale tollerabilità? Esiste una strumentazione?

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
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Domanda: Molestie olfattive Quali sono i limiti della normale tollerabilità? Esiste una strumentazione? Come fa a dire “a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge”? A me non risulta che vi sia una strumentazione (come nei suoni) che valuta i limiti di emissione. Io ogni giorno opero in tal senso, tratto una marea di esposti di residenti che sono oppressi da fumi di friggitoria che sbucano dai locali di somministrazione ed invadono gli ambienti abitativi circostanti arrecando lamentele da parte dei residenti. Applico l’art. 674 c.p. che prevede per la sussistenza del reato, quale fatto criminoso, il solo gettare in ambiente i fumi che causano nocumento alle occupazioni dei residenti, nient’altro, come del resto è stato ribadito anche dai giudici della suprema corte. 

RISPOSTA:

Premesso che è vero che non esiste alcuna strumentazione per determinare i limiti di emissione di fumi, vapori e odori, e che l’ordinamento non prevede specifici valori-limite per le immissioni olfattive, le quali non rientrano nell’ambito della disciplina dell’inquinamento atmosferico, il reato di cui all’art. 674 cod. pen. è configurabile anche nel caso in cui tali immissioni provengano da un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ.; limite che funge da criterio di legittimità delle emissioni ai sensi della seconda parte dello stesso art. 674 cod. pen. Da un punto di vista operativo, l’organo di polizia che interviene deve procedere con l’art. 674 c.p., mentre il concetto di “normale tollerabilità” di cui all’art. 844 c.c. dovrà essere accertato sul successivo eventuale piano processuale, non essendo di stretta competenza dell’organo di polizia intervenuto.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 1 luglio 2015, n 27562, statuendo il principio per cui:

“Per quanto riguarda il limite della normale tollerabilità, per il reato di cui all’articolo 674, codice penale, l’evento dì molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori è apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex articolo 844, codice civile (Cass. Sez. 3 n. 34896 del 14.7.2011; e più di recente Cass. Sez. 3 n.37037 in tema di “immissioni olfattive”). E’ comunque necessario che venga accertato, in modo rigoroso, il limite in questione

non ha inteso riferirsi all’applicazione dell’art. 674 c.p. da parte dell’organo di polizia giudiziaria, ma all’applicazione dell’art. 674 c.p. in riferimento al concetto di “normale tollerabilità” di cui all’art. 844 c.c., che deve essere applicato da parte del giudice, nella fase processuale, riferita al reato ma soprattutto alla richiesta di risarcimento del danno / indennizzo di cui al citato art. 844 c.c.

La lettura delle succitate sentenze chiarisce molto bene i due diversi ambiti di intervento della polizia giudiziaria e del giudice.

 Marco Massavelli

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