Divieto di distribuzione dei volantini pubblicitari nelle cassette postali. Tar Lecce, sez. II, 27/11/2015, n. 3435

0
143

Si è più volte dato conto delle “discusse” Ordinanze Sindacali in materia di divieto di volantinaggio e, nello specifico, di deposito nelle cassette postali. Puntualmente, ad ogni impugnazione, corrisponde decisione sfavorevole per i Comuni.

Abbiamo riferito, infatti, della giurisprudenza più recente che ha ribadito l’illegittimità dei provvedimenti sindacali in subiecta materia, anche perché i presupposti erano sempre gli stessi: l’abbandono dei volantini nelle pubbliche strade <<non possono essere direttamente ricollegabili all’attività di distribuzione di depliants porta a porta, proprio in quanto questa consiste nel deposito in cassetta dei volantini.>>.

Oltretutto, vietare ulteriormente <<la distribuzione di volantini, depliants, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci o negli androni delle abitazioni private>> e, consentendo la stessa <<esclusivamente nella giornata del martedì, dalle ore 07,00 alle ore 12,00, nelle seguenti modalità: con consegna a mano nelle abitazioni private […] previa comunicazione all’Ufficio di Polizia Municipale almeno due giorni prima della distribuzione, indicando il nome dei soggetti incaricati della distribuzione>>, appare ancora più incomprensibile e finendo, perciò, sotto la scure della decisione Tar Lecce, sez. II, 27/11/2015, n. 3435.

Come al solito, dispiace ripeterlo per l’ennesima volta, non basta ammantare i provvedimenti da esigenze di urgenza, contingibilità e ordine pubblico, per renderli ineccepibili e perfetti.

Viceversa, basterebbe leggere con un po’ di attenzione in più le norme e, soprattutto, la giurisprudenza per renderli chiari e adeguatamente motivati.

Non a caso la decisione in esame, offre spunti di riflessione e giustifica au contraire l’emissione di provvedimenti che consentano, alla fine, di arrivare allo stesso risultato.

Il Tar ricorda, infatti, che “rimangono invece del tutto estranei all’annullamento quei punti dell’ordinanza sindacale che attengono a situazioni diverse come il volantinaggio svolto per strada, la distribuzione di materiale pubblicitario ai passeggeri delle auto o sui parabrezza di quelle in sosta, l’affissione di manifesti su pali o alberi o l’incontrollato abbandono di depliants sugli usci o negli androni, al di fuori delle cassette stesse”.

Acclarato quanto sopra, pertanto, se vuoi contrastare il fenomeno, inizia dal volantinaggio sulla strada e poi passa alle altre tipologie evitando di motivarle con le solite e oramai datate ragioni di decoro urbano, urgenza e contingibilità.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui