Quesito: Paninoteche ambulanti abusive- procedura sanzionatorie.

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Domanda: arissimo Comandante, mi occorre la sua consulenza in merito alla procedura che mi appresto a sottoporle per le cosiddette paninoteche ambulanti. Le chiedo la procedura sanzionatoria riguardo quelle munite di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di tipo B ma che stazionano su aree pubbliche e/o private e quelle completamente abusive.
Grazie per la sua consulenza.
Cte B. A. Polizia locale di P. T. (NA).
Risposta:
Le paninoteche sono soggette a scia per attività di commercio su aree pubbliche di tipologia B, nonché di scia o registrazione sanitaria per la preparazione e vendita di prodotti alimentari.
Pertanto, non possono sostare a tempo indeterminato oppure occupare suolo pubblico con banchetti o altre attrezzature, ma in assenza di avventori devono spostarsi.
Se invece restano fermi sul posto occupando strade, marciapiedi o altra area pubblica, esercitano attività su posteggio senza titolo, perché per detta tipologia è richiesta autorizzazione di tipologia A.
In questo caso si deve sanzionare il titolare per attività di commercio in assenza di autorizzazione con sanzione pecuniaria da €2.500 a €15.000 con pmr di €5000 ai sensi della legge regionale 7/20, art 147, nonché sequestro amministrativo delle merci e attrezzature (escluso i veicoli considerati non funzionali alla vendita ma solo quali mezzi di trasporto).
Per completezza, si precisa che analoghe sanzioni pecuniaria e accessoria del sequestro delle merci e attrezzature sono stabilite per l’attività esercitata in assenza di titolo abilitativo.

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