Domanda:Egregio Dr. Pezzullo sono la Responsabile della PL di S. M. A. (CS) . Vorrei sottoporle un quesito. Nel mio territorio è stato installato un dehors su area pubblica posto nelle immediate vicinanze di un esercizio di vicinato che, dopo una chiusura momentanea, non ha più riaperto.
Allo stato, quindi, il dehors (pergotenda) non esplica alcuna funzione.
L’UTC ritiene sia un’opera di edilizia privata ed il mio ufficio non ha rilasciato alcuna concessione per l’occupazione dell’area (che tra l’altro non è stata neanche mai chiesta)
La prego di farmi conoscere un Suo parere circa le misure adeguate da adottare. La ringrazio per l’attenzione che Vorrà riservarmi.
T. A. Cte della PL di S. M. A. (CS)
Risposta
Per la installazione di tali strutture si riteneva che bastasse il solo permesso di occupazione suolo; ma successivamente, considerata la tipologia delle opere fisse e non rimovibili, si è pervenuti alla conclusione che le opere devono essere assoggettate a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001.
In tal senso, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, III Sezione penale,con diverse sentenze, tra le quali citiamo la sentenza n. 21988 del 28.4.2016, che ha stabilito che è necessario il rilascio del P. d. C. per costruire un dehors con pedana, delimitata da piccola ringhiera ferro, chiusa con pannelli modulari e copertura, al servizio di un esercizio di somministrazione.
Da ultimo, anche il Tar Torino Sez. II con sentenza 318 del 4.4.22 ed ancora più di recente il Tar Liguria con le sentenze n. 418/23 e la n. 522/23 hanno ribadito l’obbligo del PDC per la costruzione di dehors.
Assodato ciò, per conseguenza, la mancanza di tale permesso configura l’ipotesi di reato in materia edilizia, punito per violazione dell’art. 44 D.P.R. 380/01, nonché violazione dell’art. 633 C.P.
Infatti i giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto che tali strutture, poste su suolo pubblico, per la loro particolarità di occupazione di spazi esterni ai locali, costituiscono “una nuova volumetria suscettibile di autonoma utilizzazione”.
Inoltre, sempre la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che, nel caso in esame, il dehors ha occupato la superficie della strada destinata alla sosta dei veicoli, utilizzando a vantaggio privato personale il suolo pubblico che aveva diversa una destinazione.
Infine, il TAR Liguria, Sezione I, con sentenza 8 ottobre 2020 n. 685 “ tutti i manufatti funzionali a soddisfare esigenze permanenti, aventi dimensioni non trascurabili, necessitano del titolo abilitativo edilizio …. risulta necessario il titolo edilizio per installare dehors, verande attrezzate, chioschi, gazebi e altri manufatti stabilmente destinati ad estensione dell’attività di pubblici esercizi; si tratta, infatti, di strutture che devono essere qualificate come nuove costruzioni ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. e. punto 5) del D.P.R. n. 380/2001, in quanto comportano una consistente trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio”.
Tanto premesso, si ritiene che l’accertata installazione del dehor, segnalata nel quesito, non doveva essere sanzionata ai sensi dell’art. 20 del Codice della strada, ma denunciata all’A. G. per violazione del D.P.R. 380/2001 art. 10 e 44, con sequestro penale della struttura ex art. 321 C. p.p., nonché denuncia ex art 633 C. P.
Cte a. r. Dr. Michele Pezzullo