Quesito mercato settimanale

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Domanda: Buona sera Comandante il quesito che vorrei esporle è questo: nell’ambito del
mercato settimanale, se il titolare di un posteggio per la vendita, chiede la revoca
dello stesso in quanto dichiara di non volere più frequentare il mercato, può
successivamente, nel breve periodo, presentarsi come spuntista? Può effettuare
servizio di somministrazione non assistita dei prodotti alimentari che vende?
Tenga presente che il Comune non ha adottato al momento alcun regolamento in
materia.
La ringrazio e invio cordiali saluti
V. M. Responsabile Suap Comune di B. (NA)
Risposta
Premettiamo che allorquando ad un operatore commerciale viene assegnato un
posteggio in concessione in un mercato, a seguito di bando pubblico, allo stesso
soggetto assegnatario del posteggio deve essere rilasciata anche la relativa
autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di commercio su quel
medesimo posteggio, con indicazione nello stesso titolo abilitativo.
Pertanto, qualora il titolare del posteggio volesse rinunciare al posteggio, di fatto,
dovrà inviare la relativa comunicazione al Suap, restituendo contestualmente, allo
stesso ufficio, l’atto di concessione del posteggio e la relativa autorizzazione
commerciale.
Nel caso in cui lo stesso operatore, successivamente, manifestasse la volontà di
voler riprendere l’attività di commercio nello stesso mercato, partecipando alla
spunta, qualora il comune non avesse adottato alcun regolamento per disciplinare
tale procedura, oppure non avesse previsto alcuna limitazione all’attività di spunta,
non si ritiene che possa essere vietata, però a condizione che lo stesso operatore
fosse in possesso di un’altra autorizzazione per esercizio di attività commerciale su
area pubblica, sia in forma itinerante che su posteggio in altro mercato.
Infatti, a tal proposito, ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, del TUC,
per ogni concessione di posteggio assegnato in un mercato, il Suap del comune
ove si svolge tale attività contestualmente dovrà rilasciare una specifica
autorizzazione.
Peraltro, tale provvedimento autorizza il titolare ad effettuare l’attività di vendita sia
nel mercato interessato che l’attività di spuntista in tutti gli altri mercati che si
svolgono nella stessa regione e nelle fiere che si effettuano nel territorio nazionale,
nonché la vendita in forma itinerante nell’intero territorio regionale, ai sensi dello
stesso articolo 54, comma 5.
Vi è, infine, da ricordare, ad integrazione della presente risposta, che l’abilitazione
alla vendita di prodotti alimentari, ai sensi dell’articolo 53, comma 12, consente
anche il consumo immediato degli stessi prodotti con servizio di somministrazione
non assistito e nel rispetto delle norme in materia igienico sanitaria.

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