L’opposizione all’ingiunzione del RD 639/1910
Se è vero, come è vero, che la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie avviene, di norma, mediante cartelle esattoriali emanate da Equitalia-Riscossioni, non dobbiamo dimenticare che ancora vigente è il R.D. 14 aprile 1910, n. 639, recante il “testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato”, nel cui contesto è disciplinata la c.d. “ingiunzione fiscale”. Avverso l’ingiunzione in parola si può proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall’articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Tale norma prevede che “Le controversie in materia di opposizione all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all’articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione. È competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto (ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l’ente locale concedente). 3. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5”.
Anche in questo caso, occorre bene tener presente che questo tipo di opposizione è diversa dall’opposizione ex art. 615 cpc; con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. possono, dedursi esclusivamente fatti estintivi sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo – rappresentato, quanto all’ingiunzione di pagamento- che è contemporaneamente titolo esecutivo e precetto; Tutte le questioni che attengono al merito della pretesa del creditore, di contro devono formare oggetto dell’opposizione ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. III, 18 aprile 2006, n. 8928 “Con l’opposizione avverso l’esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo“).
Sul punto si rimanda alla lettura della sentenza del Tribunale di Torino, Sez. VIII, dello scorso 04/06/2021.