QUESITO: le sanzioni dei regolamenti comunali di igiene.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

Molti comuni hanno regolamenti d’igiene. Ma è poco chiaro quale sia la sanzione per questi regolamenti e chi debba accertare le violazioni.

 

RISPOSTA

Se un Comune adotta un regolamento d’igiene -con salvezza dei regolamenti che abbiano una struttura ricognitiva totale o parziale (vale a dire che non è infrequente rinvenire regolamenti comunali d’igiene che riepilogano le norme previste e punite da Leggi speciali, rinviando, per quelle violazioni, alle sanzioni previste da tali Leggi. In questo caso si possono leggere sia fatti previsti e puniti dalle norme speciali richiamate che fatti previsti e puniti dal solo regolamento)- le sanzioni previste per le sue violazioni sono solo quelle dell’art. 7 bis del D.Lgs n°267/2000, per come richiamate, nei tempi e casi previsti dallo stesso regolamento. L’accertamento delle violazioni (con connessa contestazione della violazione) compete a tutti i soggetti titolati di funzioni di cui all’art. 13 della L.689/1981 (es.: vigilanza sanitaria ASL, Polizia Locale , Carabinieri, etc.); l’adozione delle ordinanze ingiunzioni, in caso di mancato pagamento in misura ridotta, va adottata dal Comune. Va ricordato che in materia di diritto sanzionatorio vale il principio di specialità. Quindi, se per ipotesi, il regolamento prevedesse sanzioni per fatti già puniti da altre norme, si applicheranno sempre le disposizioni speciali. Insomma, il regolamento comunale deve solo colmare i vuoti della legislazione nazionale regionale o comunitaria, non sovrapporsi ad essa. La valutazione su quale delle norme concorrenti sullo stesso caso si debba applicare, appartiene a chi -sul campo- accerta e contesta la violazione.

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