QUESITO: Circolare “Minniti”, presidio delle postazioni temporanee ed obbligo di contestazione.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

Ho assistito alla sua relazione al Convegno di Lacedonia sull’uso degli strumenti elettronici, ma non ho avuto il tempo di fare questa domanda. Mi riferisco alla circolare del 21 luglio scorso che il Ministero dell’Interno ha emanato sull’utilizzo dei misuratori della velocità dei veicoli, sia fissi che mobili.

La circolare al paragrafo 3 a pagina 29, così recita: “Nel caso di postazioni presidiate, ovvero in presenza dell’operatore di polizia stradale – non necessariamente visibile ma nelle immediate vicinanze – in occasione dell’espletamento del servizio con un dispositivo automatico, ai fini del controllo della funzionalità dello strumento lo stesso operatore deve essere in grado di verificare costantemente il corretto funzionamento del medesimo, che deve essere sotto il suo diretto controllo”, per poter tempestivamente intervenire in caso di alterazioni funzionali, o per poter determinare il veicolo in violazione nei casi dubbi per esempio se nel fotogramma risultano ripresi più veicoli non essendo pertanto sufficiente la mera e passiva presenza dell’agente accertatore. L’attività di presidio può essere effettuata anche verificando la funzionalità dei dispositivo di controllo previa l’utilizzo di supporti di controllo (tablet o palmari)”

Se quello che io penso leggendo quanto sopra può significare che un organo di Polizia può “verificare la funzionalità dei dispositivo di controllo con l’utilizzo di supporti di controllo (tablet o palmari)”, allora il servizio diventerebbe molto più semplice per gli agenti di polizia stradale, senza essere obbligati a stare sul posto.

 

 

RISPOSTA

Il passo della Circolare Minniti che mi ha sottoposto è di grande interesse, ma non va valorizzato al punto tale da ritenere escluso, per le postazioni temporanee, l’obbligo di contestazione immediata della violazione.

Il vero tema, secondo me, resta quello dell’obbligo di contestazione immediata della violazione, che cambia, a seconda che lo strumento sia utilizzato in uno dei tre luoghi indicati all’elenco (a-b-c) della pagina 28 della circolare.

È vero che (in ciascuno dei tre menzionati casi) “L’attività di presidio può essere effettuata anche verificando la funzionalità dei dispositivo di controllo previa l’utilizzo di supporti di controllo (tablet o palmari)” , ma è altrettanto vero che, se lo strumento, ad esempio, fosse posizionato in centro abitato, si ricadrebbe nell’ipotesi di doverosa contestazione immediata della violazione (per come specificato alle lettere b) e c) della pagina 28 della circolare). In questo caso, la motivazione reale della circostanza in base alla quale non si sia potuto procedere alla contestazione immediata, di volta in volta, va doverosamente ostesa sul verbale e resta verificabile dai giudici di pace in caso di ricorso contro il verbale. Sarebbe –in questo caso ipotetico- dura, dimostrare –senza il presidio fisico sul luogo dell’accertamento da parte di una pattuglia che tenti effettivamente di contestare qualche violazione, la bontà del verbale.

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