Quesito: L. R. Campania n. 1/2014 “Nuova disciplina in materia di commercio”

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Gentile Com.te Pezzullo, volevo formulare un quesito in considerazione del clima d’incertezza e di gran confusione sulla legge regionale della Campania n. 1/2014. Il mio quesito è questo: 

“Premettendo che in data 29.06.05 è stato approvato il nostro SIAD L. R. 1/2000 concernente gli esercizi di vicinato ed i mercati su aree pubbliche, che detto SIAD è stato redatto in conformità agli strumenti urbanistici allora vigenti e senza richiesta di varianti, ma con riserva di disciplinare con successivo atto deliberativo la localizzazione delle medie strutture in sede di redazione del nuovo strumento urbanistico generale, si chiede, alla luce di quanto innanzi esposto:

  1. se, in questa fase transitoria, sono ancora vigenti gli indirizzi e le norme del SIAD approvato in data 29.06.05?
  2. se è sempre dovuto, anche in questa fase transitoria di attesa dell’adeguamento del SIAD, l’autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita per accorpamento o concentrazione di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio?
  3. cosa s’intende esattamente per accorpamento o concentrazione, la differenza tra accorpamento e concentrazione, se l’accorpamento di più esercizi commerciali esistenti ed attivi deve avvenire esclusivamente tramite atto notarile di cessione d’azienda e/o scrittura privata autenticata oppure può, eventualmente, intendersi anche il trasferimento di sede di più esercizi commerciali nella media struttura?
  4. se in questa fase transitoria, in considerazione che il nostro SIAD non aveva previsto la localizzazione delle medie strutture, sono comunque ammesse le domande per l’apertura, trasferimento di sede e l’ampliamento dimensionale, di medie strutture, di grandi strutture di vendita o di esercizi speciali per le merci ingombranti?
  5. se in questa fase transitoria, non prevedendo l’attuale SIAD la programmazione delle medie strutture, sia applicabile il comma 9 dell’art.10 della L. R. 1/2014?
  6. quale modello regionale è da utilizzare per l’apertura di una media struttura per accorpamento il mod. 2 A o 1B ? si tratta di una SCIA o di Autorizzazione?
  7. cosa significa, in termini pratici, che ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di superficie di 250 metri quadrati’? forse che gli esercizi da accorpare, anche se hanno superfici inferiori a mq 250, sono sempre conteggiati per il valore di 250 ?
  8. come viene conteggiata la somma delle superfici cessate che deve essere pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita della nuova struttura (la somma di quelle effettive o sempre per il valore di 250)?”

Il Responsabile SUAP del Comune di  ::::::::::: (SA)  C. M. 

 

Risposta

1- Credo che il vostro Siad sia ancora vigente, ma avete l’obbligo di adeguarlo entro l’11 luglio (180 giorni dall’entrata in vigore della legge 1/2014; ma per questa data nessuno sarà in regola);

2- ai sensi dell’art. 17 del comma 6, la media struttura indicata al punto 2 del quesito è soggetta a Scia, in tal senso vedi anche la modulistica pubblicata sul sito della Regione Campania;

3- per accorpamento si deve intendere come un ampliamento della superficie di vendita con l’aggiunta di altri esercizi; mentre per concentrazione si deve intendere l’unione di più esercizi che si fondono per dar luogo ad un unico esercizio di media struttura (o grande) di vendita. 

In entrambi i casi, le cessioni degli esercizi devono avvenire mediante atto notarile o scrittura privata registrata (e non trasferimento di sede);

4- gli esercizi per la vendita di merci ingombranti sono soggetti ad autorizzazione da rilasciare con le stesse modalità delle medie strutture (attenzione ai coefficienti per le aree di posteggio di cui all’allegato A);

5- confermo applicabile l’art. 10, comma 9, legge 1/14;

6- già risposto al punto 2 (SCIA);

7- confermo che le superfici da considerare sono quelle massime di mq. 250, anche se gli esercizi hanno superfici inferiori ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. b); 

8- ritengo che si deve calcolare la somma delle superfici cessate.

C. te Michele Pezzullo

 

P.A.sSiamo

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