Quesito: Il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico e la disciplina A.U.A.

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
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Domanda: Un’azienda che svolge attività di lavorazione e trasformazione di pomodoro in pomodoro pelato e derivati, munita di autorizzazione allo scarico ormai prossima alla scadenza, ai fini del rinnovo, quale iter procedimentale deve seguire? In caso di eventuali inadempimenti, qual è la disciplina sanzionatoria?

Risposta : Il D.P.R. n. 59/2013, in attuazione del Decreto “Semplifica Italia” (D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), ha introdotto nel nostro Ordinamento l’autorizzazione unica ambientale per le piccole e medie imprese (PMI), nonché per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), allo scopo di sostituire, con un unico atto, tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per lo svolgimento delle loro attività.

Si tratta di un altro importante tassello, che si aggiunge al complesso di interventi di semplificazione amministrativa che il legislatore, specie negli ultimi anni, ha elaborato al fine di alleggerire le imprese – in particolar modo, le PMI – dal fardello degli oneri burocratici (costi per la documentazione, lunghi tempi di attesa, duplicazioni dei “passaggi” presso le diverse autorità competenti, etc.) in materia di autorizzazioni ambientali (con riferimento, in particolare, alle matrici aria, acqua e rifiuti).

La nuova disciplina prevede che con un’unica domanda presentata per via telematica ad un unico soggetto – lo Sportello Unico per le attività produttive (Suap) – si abbia il rilascio di un’unica autorizzazione, anche se i titoli abilitativi richiesti dall’impresa/impianto siano più d’uno ed afferenti a matrici ambientali diverse.

I soggetti gestori presentano la domanda di AUA se, ai sensi delle vigenti norme di settore, sono assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento DI ALMENO UNO dei titoli abilitativi previsti dal regolamento di   cui al DPR n. 59/2013, al fine di ottenere un unico provvedimento autorizzativo (AUA) che sostituisce e comprende tutti i titoli abilitativi in materia ambientale di cui il soggetto necessita e/o risulta già in possesso.

I gestori che esercitano attività soggette a sole comunicazioni (per esempio per il recupero dei rifiuti in regime semplificato) ovvero all’autorizzazione alle emissioni di carattere generale di cui all’art. 272 del D. Lgs. n. 152/2006, POSSONO decidere di non richiedere l’AUA, fermo restando il passaggio attraverso il S.U.A.P. per la presentazione delle istanze (art. 3, comma 3, D.P.R. 59/2013).

 L’AUA è obbligatoria se si tratta di attività soggetta ad almeno una delle seguenti autorizzazioni:

 

  • Autorizzazione agli scarichi;
  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;
  • Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.

    L’AUA è facoltativa se si tratta di attività soggette:

  • Solo a comunicazioni;
  • All’autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera.

    2. Il caso del rinnovo dell’autorizzazione degli scarichi idrici

    Alla luce di tutto quanto detto sopra, l’azienda che deve rinnovare la propria autorizzazione allo scarico, è obbligata a presentare (per via telematica) la domanda di AUA allo Sportello Unico delle Attività Produttive.

    Entro quale termine dovrà essere presentata la prima domanda di A.U.A.?

    Ed, in particolare, dovrà optarsi per il termine indicato dalle norme di settore o per l’indicazione contenuta nel regolamento “alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito” (art. 10, comma 2)?

    Sul punto si è pronunciato il Ministero dell’Ambiente, con la circolare del 7 novembre 2013:

    «Deve ritenersi preferibile l’interpretazione per cui l’articolo 10, comma 2, del regolamento sia norma generale destinata ad essere derogata (anche con riguardo alla prima domanda) dalle norme settoriali che eventualmente prevedano termini diversi per la presentazione della domanda di titolo abilitativo; ciò non per un astratto ossequio al canone della specialità (che impone di risolvere in tal senso eventuali antinomie tra le fonti), ma piuttosto per l’evidente lacuna che la soluzione opposta verrebbe ad ingenerare. L’articolo 10, infatti, lascerebbe aperto il problema della continuazione delle attività in caso di mancata risposta prima della data di scadenza.

    Per contro, le norme che disciplinano le autorizzazioni di settore prevedono tale continuazione in caso di presentazione della domanda di rinnovo entro certi termini.

    Appare pertanto utile, oltre che necessitato dall’analisi ermeneutica, rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l’attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell’AUA».

    Prassi correlata

    Circolare Min Ambiente 7 novembre 2013, n. 49801 Primi chiarimenti sulla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (Aua)

    Questo vuol dire, a titolo di esempio, con riferimento proprio alla disciplina degli scarichi, che la prima A.U.A. deve essere richiesta un anno prima della scadenza del citato titolo abilitativo, così come disposto dall’art. 124, co. 8, del D. Lgs. n. 152/2006.

    Il termine è ridotto a 6 mesi per gli scarichi qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 3 del D.P.R. 227/2011.

    Sempre ai sensi dell’art. 124, comma 8, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

    Se la tempistica procedimentale non è stata perfettamente osservata, devono applicarsi le sanzioni previste.

    3. Le sanzioni

    Il D.P.R. n. 59/2013 non introduce disposizioni sanzionatorie.

    Talune ingiustificate perplessità sono sorte per l’assenza – sia nel D.L. n. 5/2012, sia nel D.P.R. n. 59/2013 – di apposite sanzioni penali e amministrative relative alle ipotesi in cui l’attività dell’impianto venga svolta senza rispettare le disposizioni del Regolamento sull’A.U.A. o in loro aperta violazione.

    Fino ad eventuale diversa disposizione nazionale, devono continuare a valere le normative settoriali, ritenendosi pertanto pacificamente applicabili le sanzioni previste dalle norme che a vario titolo disciplinano i titoli abilitativi sostituiti dall’A.U.A.

    Nel caso di cui al quesito, se il procedimento di rinnovo non è stato perfettamente osservato secondo quanto stabilito dall’art. 124, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, deve configurarsi il reato di cui all’art.137, comma 1 (come modificato dal D. Lgs. n. 46/2014) del D. Lgs. n. 152/2006, che stabilisce:

    «… Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro».

    Dr. Gaetano Alborino

     

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