DOMANDA: Comandante buongiorno ho un quesito: in un esercizio pubblico (ristorante) con regolare autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande si tiene una festa privata con circa 60 invitati (battesimo) in cui si esibisce un cantante neomelodico con strumentazione propria. Il proprietario del locale esibisce: autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande e il pagamento della SIAE. È stato fatto un verbale di ispezione e ora dobbiamo fare gli atti a seguire.
A parte il fatto che erano le 2.30 e quindi è applicabile il regolamento comunale per inquinamento acustico, limitatamente al trattenimento in sé è applicabile anche il 666 C.p? Preciso che la festa era privata ma in quel pubblico esercizio chiunque poteva regolarmente entrare. Grazie per il chiarimento che ci vorrete dare.
Polizia Municipale di P. (NA)
Risposta
Premettiamo che nel pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande, nella fattispecie un ristorante, per effettuare feste private o aperte al pubblico, il titolare deve munirsi della prescritta autorizzazione ex art. 68 Tulps, previo accertamento delle condizioni di sicurezza e di agibilità della struttura, nonché l’igienicità dei locali ai sensi dell’art. 80 Tulps.
Invece, nel caso in cui nel locale viene eseguita solo musica di ascolto, senza alcun coinvolgimento del pubblico, quindi senza dar vita ad alcuna festa, proponendo agli avventori solo musica di accompagnamento e allietamento durante il pranzo, detta anche “di sottofondo”, non occorre alcuna autorizzazione.
Venendo al quesito posto, si ritiene che, nel caso specifico indicato, non si possa punire il titolare dell’esercizio per la violazione dell’art 68 Tulps, con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 666 C. p. (depenalizzato), perché, nel caso indicato non trattasi di un pubblico spettacolo con pagamento di un ticket; infatti coloro che vi assistevano non sembra avessero pagato alcun biglietto, infatti l’accesso era libero come precisato.
Vi è ancora da precisare che il titolare del ristorante, in tutti i casi in cui viene eseguita musica nel locale, che sia solo musica di ascolto ovvero di intrattenimento durante una festa, ha l’obbligo di presentare al comune la documentazione di previsione di impatto acustico.
Infatti il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, all’art. 4, comma 1, ha stabilito che i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, mense, attività culturali, di spettacolo, sale giochi, palestre, stabilimenti balneari, che utilizzano impianti di diffusione sonora, ovvero svolgono manifestazioni o eventi con diffusione di musica, o utilizzo di strumenti musicali, devono predisporre e presentare al comune la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 447/95, al fine di tutela dei cittadini interessati dall’inquinamento acustico.
La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del citato art. 8, comma 5, qualora non siano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale.
Nel caso in cui non sia stata presentata al comune la documentazione di impatto acustico ai sensi della legge 447/95, art 8, comma 2, si deve verbalizzare il titolare per violazione dell’art 10, comma 2, stessa legge con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 10.000.
A tale violazione consegue l’ordinanza sindacale di abbattimento delle emissione sonore, ai sensi dell’art. 9 (qualificata come ordinanza contingibile ed urgente); per l’inottemperanza a detta disposizione consegue la denuncia ex art. 650 C. P., nonché la sanzione pecuniaria da € 1.032 a € 10.330, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della predetta legge.
Buongiorno,avrei bisogno di fugare un dubbio.
Premesso che ho effettuato assieme al Dipartimento Arpac la misurazione delle emissioni sonore presso un pubblico esercizio.
Ora,visto l’art.10,comma 2 della Legge 447/95,modificato dall’art. 13 c.1) del D Lgs. 42/2017,dovendo procedere ad irrogare la sanzione,non ho bene inteso il quantum da irrogare e/o se il sottoscritto , appartenente alla Polizia Municipale del Comune possa elevare detta sanzione.
Sarei grato per la risposta.Grazie
per il quesito relativo alla sanzione da applicare per le emissioni sonore non autorizzate, la sanzione da applicare va da €2000 a €20.000.
Il pagamento in misura ridotta dovrà essere applicato dallo stesso agente accertatore seguendo le disposizioni dell’art 16, comma 1, legge 689/81; in questo caso il pagamento in misura ridotta sarà pari ad €4.000 (doppio del minimo che in questo caso è più favorevole rispetto alla terza parte del massimo).