Domanda: Il nucleo edilizio della Polizia Municipale, a seguito di un esposto, ha sequestrato alcuni manufatti per irregolarità edilizie, rilevando inoltre un’attività di autolavaggio a mano.
Orbene, non pare che tale attività debba essere denunciata con D.I.A. al Comune, ma potrebbe bastare l’iscrizione al registro delle imprese presso la camera di commercio.
Per quanto riguarda le autorizzazioni in materia ambientale, sembra che la situazione sia regolare.
Ora le chiedo:
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Si deve comunque emettere un ordinanza di sospensione dell’attività di autolavaggio a mano? E se bisogna fare tale provvedimento, chi lo deve fare?
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La ditta aveva l’obbligo di produrre D.I.A. al Comune per tale attività o non è prevista? In tal caso non essendo stata fatta questa denuncia come ci si regola?
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Tutto parte dall’ipotesi che sostiene il S.U.A.P. che questa attività non ha l’obbligo di denunciare al Comune l’inizio attività, ma deve avere l’iscrizione al registro delle imprese.
Risposta: Preliminarmente si precisa che l’attività di pulizia –lavaggio ecologico di autovetture consiste in una pulizia di auto, totalmente a mano, con prodotti ecologici naturali e con uso di pezze in microfibra. Inoltre, non è necessario l’utilizzo di macchinari, di impianti, nonché di locali preposti, in quanto non è previsto l’uso di acqua e di saponi. Non vengono, infine, prodotti scarichi idrici.
Tanto premesso, secondo la Risoluzione n. 225407 del 23 dicembre 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese, quella in questione «al pari di altre attività artigianali, di produzione o di servizio, non è regolata in quanto tale (non prevede, cioè, limiti numerici o programmatori o requisiti morali e professionali del titolare), ma relativamente alla quale non regolati alcuni effetti o modalità operative (autorizzazione agli scarichi idrici e ad altre eventuali autorizzazioni ambientali per uso di motori). Ne consegue che se per le caratteristiche con cui l’attività è svolta, non si verificano le condizioni che richiedono tali autorizzazioni, l’attività deve ritenersi totalmente libera, salvi gli adempimenti prescritti da altre norme (ad esempio: la comunicazione dell’avvio dell’attività al Registro delle Imprese) ed il rispetto di tutte le normative vigenti».
Data la complessità dell’argomento, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso la propria Risoluzione anche al Ministero dell’Ambiente, invitandolo a far conoscere il proprio orientamento al riguardo, per gli eventuali aspetti di competenza.
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