QUESITO
Dato che il Giudice di pace pretende che noi depositiamo una delega per ciascuna udienza, ci chiedevamo se fosse corretto l’atteggiamento di questo Giudice o se fosse errato il nostro modo di agire che si contraddistingue per una delega, firmata dal sindaco, per la difesa delle ordinanze ingiunzioni di cui alla L.689/1981, senza adottarne una per ciascun giudizio.
RISPOSTA
Sbaglia sicuramente il Giudice nel sostenere un’impostazione così rigida.
La Cassazione civile, Sez. II, con Ordinanza del 07/05/2018, n. 10867, riprendendo un consolidato orientamento, ha rimarcato che in materia di difesa delle pubbliche amministrazioni in giudizio, al funzionario delegato non sono applicabili la disciplina della procura al difensore e i relativi principi, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione del delegato, la mera dichiarazione di agire in tale sua qualità, senza necessità di documentarla con atti di delega o di mandato, e non assumendo rilevanza la diversità del funzionario che assume detta difesa rispetto a quello che abbia sottoscritto il ricorso. Ciò perché l’investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento di atti inerenti al loro ufficio si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi.