Falso grossolano e patente di guida

0
1149

Il falso grossolano, come noto, ricorre laddove il documento appaia tale senza che sia necessaria una indagine accurata perchè  tale circostanza è evidente “prima facie”.

Ma tale ricostruzione è corretta anche quando si è in presenza di patenti di guida, ancorchè di Stato estero?

Cass. pen., sez. V, 21/6/2021, n. 24227 ha affrontato la questione componendo un contrasto esistente nelle stessa sezione in ordine alle condizioni necessarie per la sussistenza del delitto di falsificazione di patente di guida rilasciata da uno Stato estero.

Infatti, secondo un orientamento più risalente, la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, come fissate dagli artt. 135 e 136 Cds.

Tale orientamento si fonda sulla considerazione che la falsificazione non integra il reato contestato laddove il documento non abbia alcuna validità nel territorio italiano, né sotto il profilo della legittimazione alla guida di autovettura, né sotto il profilo della identificazione della persona, poiché in tale ipotesi essa non costituisce autorizzazione o certificazione ai fini di cui all’art. 477 c.p. Solo laddove ricorrano i presupposti di cui agli articoli sopra citati la patente,
abilitando il suo titolare alla guida anche in Italia, ha il valore di un’autorizzazione  amministrativa.

Secondo altro più recente orientamento, la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 c.p. anche qualora non sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche in Italia, come fissate dai citati artt. 135 e 136 Cds.

Tale orientamento poggia sul rilievo che non può ritenersi in concreto sussistente la fattispecie del c.d. falso innocuo sol perché il documento di guida rinvenuto nella disponibilità  dell’imputato sarebbe stato privo delle condizioni di validità nel territorio italiano, a norma degli artt. 135 e 136 Cds, in quanto, secondo il costante orientamento della SC, sussiste il
«falso innocuo» quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l’innocuità deve essere valutata non con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all’idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica e l’affidamento dei terzi.

Secondo il Collegio è la seconda tesi a prevalere, in quanto la patente emessa da uno Stato estero, laddove non sia ancora scaduto il termine della sua validità, può direttamente abilitare alla guida di autoveicoli in Italia, e quindi integrare una autorizzazione amministrativa ai
fini di cui all’art. 477 cod. pen., solo se ricorre il presupposto previsto dall’art. 135, comma 1 del Cds.

In conclusione il principio da applicarsi è che la falsificazione non grossolana della patente di
guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 c.p. anche qualora non sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche in Italia e, quindi, appare superfluo accertare se l’imputato fosse o meno residente da più di un anno nel nostro Paese.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui