Domanda:
Salve comandate ho un paio di quesiti da farle per la superfice di un locale di somministrazione di alimenti e bevande
L’art. 89 della Legge regionale 7 del 2020 (Regione Campania) da la definizione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, alla lettera “b” dello stesso art. 89 tratta di superficie aperta al pubblico in area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce il titolo abilitativo, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica ovvero a disposizione dell’operatore, se provata appositamente attrezzata e gestita per la funzionalità del servizio.
Alla luce di quanto sopra, la mancata presentazione della scia per ampliamento di superficie di somministrazione di alimenti bevande all’interno di un dehors pertinente al locale, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 149 comma 3 della legge regionale campania 7/2020 da euro 500,00 a euro 3.000,00 pagamento in misura ridotta euro 1000,00 nonostante che il MISE, con nota n. U.205595 del 06 giugno 2018, ritorna sulla questione con la risposta ad un quesito di un comune della Regione Toscana ribadendo tale impostazione: “anche in caso di installazione di strutture cd “dehors”, destinate al ristoro all’aperto, smontabili e facilmente rimovibili, posizionate sul suolo antistante i locali di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, non si verifica l’ampliamento di superficie”.
Con la riforma del titolo V della costituzione che sancisce la potestà legislativa alle regioni sul commercio e considerando che la risoluzione del mise è antecedente alla legge regionale 2020, è corretto sanzionare la somministrazione all’interno del dehors come ampliamento di superficie se non dichiarata ?
Risposta:
Si premette che la installazione di dehors, in adiacenza al locale, ovvero la occupazione di suolo pubblico o privato con tavolini, sedie, divanetti o altre suppellettili, non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione, ma è individuata solo come un’area attrezzata per “la funzionalità del servizio” (in Campania si veda in tal senso la Legge regionale 7/2020, art. 89, c. 1, lett. b);
In ordine a tale problematica, il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), con una prima risoluzione del 2014 per l’occupazione suolo con tavoli e sedie, e poi con una successiva del 2018 per i dehors, ha chiarito che tale tipologia di attività non determina aumento di superfice del locale di somministrazione.
Pertanto, non ravvisandosi alcun ampliamento di superfice, non deve essere elevata alcuna sanzione al titolare del pubblico esercizio che ha fato installare un dehor ha posizionato tavolini, sedie e altro, in adiacenza al proprio locale, però previa relativa autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ovvero permesso di costruire per il dehor infisso stabilmente al suolo; ne tantomeno in Campania è stabilita alcuna sanzione per aumento di superfice per somministrazione in un dehor.
Nella citata risoluzione è stato, però, ribadito l’obbligo del rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi e delle prescrizioni igienico sanitarie, nonché dell’osservanza delle disposizioni del Tulps.
L’obbligo del rispetto delle norme igienico sanitarie implica la presentazione della Scia o registrazione sanitaria ai sensi del Regolamento CE 852/04, art. 6, c. 2, e quindi anche per l’area occupata dal dehors, oltre a quella del locale interno, nonché la predisposizione del documento relativo alla HACCP;
Ricordiamo che l’omessa presentazione della Scia sanitaria è punita dal D. Lgs. 193/07, art. 6, comma 3, con sanzione da € 1.500 a € 9.000, con p.m.r. di € 3.000- Copia del verbale deve essere inviata al Suap che dovrà disporre la sospensione dell’attività fino alla presentazione della Scia.
Mentre la mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo HACCP è punita dallo stesso Decreto, art. 6, comma 6, con sanzione pecuniaria da € 1000 a € 6000, con p.m.r. di € 2000.
Si ritiene, infine, opportuno segnalare, ancora, che per l’attività di somministrazione nei dehors oltre le ore 24, è intervenuto il Mise con la risoluzione n. 331482 del 10.9.18 con la quale ha diffuso la nota del Ministero dell’Interno, che ha ritenuto non far rientrare il concetto di dehors in quello di pertinenza.
Il Min. Interno ha, infatti, sostenuto che il “rapporto pertinenziale non deve essere solo occasionale e deve essere ad ornamento di un’altra cosa, da intendersi bene principale”. Invece, in ragione della temporaneità delle aree pubbliche date in concessione per il posizionamento di tavoli e sedie, definiti dehors, questi non possono essere considerati come pertinenze degli esercizi di somministrazione, bensì aree pubbliche.
Per conseguenza, quindi, anche per i dehors trova attuazione il divieto di somministrare di alcolici dalle 24 alle 07, come stabilito dall’art. 14-bis, c. 1 della legge 125/2001, in quanto sono considerate aree pubbliche e non pertinenze dei pubblici esercizi.
La violazione della predetta disposizione è punita dall’art. 14-bis, c. 2 della predetta legge, con sanzione pecuniaria da € 2.000 a € 12.000, pmr € 4.000; consegue la sanzione accessoria della confisca della merce e attrezzature utilizzate.