QUESITO: convenzione tra enti per condividere un dipendente.

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

Il Comune X chiede allo scrivente, dipendente a tempo indeterminato cat. D del Comune Y (Comandante P.L.), una collaborazione esterna ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 165/2001. L’orario di lavoro presso il Comune X è di 12 ore e nel Comune Y di 36 ore. Entrambi i Comuni hanno una popolazione superiore a 5.000 abitanti. Tale collaborazione è possibile? Possono essere firmati atti amministrativi con questa forma di contratto? Il Sindaco può fare un decreto di assegnazione p.o.?

Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.

 

RISPOSTA

In linea generale si deve rappresentare che il rapporto di cui il quesito argomenta, probabilmente è regolato dall’articolo 14 del ccnl del 22 gennaio 2005 a mente del quale: “1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione …. 4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell’ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l’ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l’importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999. 6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell’art. 41 del CCNL del 14.9.2000.”.

La parte del comma 1 evidenziata e sottolineata rende implicita la risposta alla parte nodale del quesito (che si risponde, nella sostanza, dalla semplice lettura del testo dell’articolo 14); ciò significa che la convenzione tra gli Enti disciplina gli aspetti di cui si chiede nel quesito. In tutto ciò, il lavoratore ha un ruolo importantissimo, poiché senza il consenso di questi non è possibile dare luogo alla convenzione in parola.

Una precisazione va doverosamente fatta: l’orario di lavoro complessivo non può in nessun modo superare (nella somma tra il lavoro a prestarsi presso i due enti) le 36 ore settimanali (RAL_1255), fermo restando che può prestare orario straordinario, alla bisogna, presso ciascuno dei due enti, se la convenzione preveda tale possibilità.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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