QUESITO: sovrapposizione di “precetti” tra legge regionale e regolamento comunale.

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

la L.R.(Lombardia) 31/2008 regolamenta, oltre ad altre materie, il transito sulle vie sterrate o agrosilvopastorali, demandando al comune l’onere di regolamentarle e di apporre la segnaletica (art.59 commi 1 e 5) e al successivo art.61 comma 10 indica l’importo della sanzione per chi transita senza autorizzazione. La norma prevede da €105,57 a €316,71 che ogni tre anni la Regione adegua e che, alla data odierna è da€118,78 a €356,36; il regolamento stabilisce €100 a favore del comune. Può un comune disporre nel proprio regolamento, che esplicitamente fa riferimento alla l.r.31/2008, una sanzione diversa per chi transita senza autorizzazione?

Grazie

 

RISPOSTA

Molto interessante  è il quesito, sul piano della teoria generale dell’illecito amministrativo; molto lunga dovrebbe essere la risposta, ma in questo spazio non possiamo consentirci eccessive divagazioni.

Orbene, il potere regolamentare comunale è espressamente previsto dalla Legge e, corrisponde all’articolo 7 bis del D.lgs 267/2000 la potestà di prevedere sanzioni per la violazione dei regolamenti comunali (con introiti assegnati a tale ente). Il regolamento può prevedere obblighi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla L.R. e, in relazione alla violazione di questi, prevedere specifiche sanzioni. Un regolamento che prevedesse prescrizioni identiche a quelle contenute nella estesa gamma di condotte considerate dall’articolo 61 realizzerebbe (sul piano metagiuridico, qualcosa di scorretto se non di errato; sul piano giuridico:) un caso di “concorso fittizio di norme coesistenti” che dovrebbero portare all’applicazione di una sola sanzione e non di entrambe (una ai sensi della Legge Regionale, l’altra ai sensi del regolamento): un criterio discretivo, in questo caso è quello del principio di “specialità” non sempre facile da gestire da parte degli addetti ai lavori. Se la condotta contemplata dalle norme sia identica ma diverso sia lo scopo delle due norme che lo pongono (fine della norma) ci si trova innanzi ad una ipotesi di complicatissimo concorso reale di norme, con l’effetto di porre in gioco il meccanismo di cui all’articolo 8 della L.689/1981. Da questa sommaria ricognizione, è evidente che sarebbe opportuno che i Comuni non doppiassero, con i propri regolamenti, le condotte previste e punite dalla Legge Regionale, proprio per evitare le complicazione appena succintamente descritte. Se le previsioni (consistenti in obblighi e divieti) attengano a previsioni collegate a manifestazioni descrittive specializzanti e di dettaglio, ben vengano i regolamenti in parola (sebbene, leggendo il comma 10 dell’articolo 61) mi pare difficile che si possano trovare questi contenuti specializzanti; salvo il vero!).

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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