QUESITO
Premessa: Con deliberazione di G.C. del 2007, è stato approvato il piano traffico del territorio comunale; Con deliberazione di G.C. del 2014 è stata apportata una modifica parziale al piano traffico del 2007. Con questa delibera sono stato autorizzato alla predisposizione degli atti consequenziali. La domanda è: “la sottoscrizione dell’ordinanza di cui innanzi è un atto gestionale, quindi di mia competenza (anche se non è una modifica provvisoria alla circolazione), oppure la sottoscrizione di questa ordinanza è di competenza del sindaco?”
Nel ringraziare porgo distinti saluti.
RISPOSTA
Si tratta sicuramente di atto gestionale.
Della profusa giurisprudenza in materia, cito solo l’affermazione più recente:
“La lettera dell’art. 7 del d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ovvero del Codice della strada, assegna al Sindaco il potere di regolamentare la circolazione dei veicoli nei centri abitati, e in ispecie di “limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli”; la norma peraltro, in quanto risalente al 1992, va coordinata con la norma posteriore dell’art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ovvero del Testo unico degli enti locali, che attribuisce ai soli dirigenti comunali la competenza ad adottare gli atti e i provvedimenti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, ove non ricompresi “espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell’ente” ovvero nelle funzioni, all’evidenza qui non rilevanti, del segretario o del direttore generale. La competenza già del Sindaco in tema di limitazioni della circolazione deve quindi ritenersi attratta nella competenza propria del dirigente di settore, in quanto si tratta di funzioni di gestione ordinaria”. T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 08/01/2011, n. 10.
Cordiali saluti.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo