Sulla estensione della competenza della Polizia Municipale in ambito di Polizia Giudiziaria molto si controverte e si dibatte.
Il tema critico è portato dalla previsione del comma 3 dell’articolo 57 C.P.P. a mente del quale: “3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55”. Secondo alcuni commentatori, il rapporto tra la norma in esame e la legge 65/86, comporterebbe che agli operatori di Polizia Municipale non possono essere delegate funzioni in relazione a reati che rientrano tra le materie di pertinenza esclusiva dello Stato, quale, ad esempio, la repressione delle violazioni in materia di stupefacenti.
Rispetto a questa seducente teoria, la Cassazione Penale (Sez. III) con Sentenza del 28-05-2012, n. 20274, ha espresso una tranciante opinione contraria, affermando, al contrario, che nessun limite incontra il potere di delega alla Polizia Municipale e men che mai il potere di delegare intercettazioni telefoniche in materia di contrasto allo spaccio di stupefacenti.
“Osserva il Collegio in ordine al primo motivo di gravame che secondo il consolidato, anche se risalente, indirizzo interpretativo di questa Corte “Ai sensi della L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5 e dell’art. 57 c.p.p., comma 2, lett. b) la qualità di agenti di polizia giudiziaria è espressamente attribuita alle guardie dei comuni, alle quali è riconosciuto il potere di intervento nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali rientra lo svolgimento di funzioni attinenti all’accertamento di reati di qualsiasi genere, che si siano verificati in loro presenza, e che richieda un pronto intervento anche al fine di acquisizione probatoria” (sez. 1, 10.3.1994 n. 1193, Penna, RV 197211).
In effetti nel ricorso è erroneamente richiamato l’art. 57 c.p.p., comma 3, in quanto l’attribuzione della qualità di organi di polizia giudiziaria agli appartenenti alla Polizia Municipale è stabilità dall’art. 57 c.p.p., comma 2, lett. b).
L’art. 55 c.p.p. prevede inoltre che la polizia giudiziaria “Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria”, senza alcun limite di competenza per materia, palesemente inammissibile.”
La parte dirompente della pronuncia, non colta dai più è proprio nel richiamo all’articolo 57 comma 2 lettera b, che recita: “gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità”.
La cassazione, nella succinta motivazione sopra richiamata, pare dire: la Polizia Municipale è una forza di polizia tout court.
Scusate se è poco!
Pino Napolitano
P.A.sSiamo