Quesito: Commercio elettronico auto nuove ed usate. Autorizzazioni e sanzioni.

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Domanda:

Comandante, sono un Agente di P. L., Le vorrei porre un quesito sul commercio elettronico di autoveicoli nuovi ed usati. Per la vendita di tali prodotti facciamo riferimento alla Legge regionale della Campania 7/2020?, in mancanza di autorizzazioni quali sanzioni si applicano?

La ringrazio.

  1. S. Agente di Polizia Locale di N.

Risposta

Si premette che tutte le attività commerciali possono essere esercitate anche mediante apparecchi elettronici a sensi dell’art. 48, comma 1, della Legge Regionale Campania 7/2020; mediante la presentazione di SCIA al Suap del Comune ove viene avviata.

Mentre, per le altre regioni, per la medesima attività di commercio elettronico si dovrà far riferimento alle disposizioni delle rispettive leggi regionali.

Nel caso in esame precisiamo che per effettuare il commercio elettronico di autoveicoli nuovi non è necessario avere la disponibilità di un deposito, come chiarito con risoluzione del MISE n. 331051 del 20.10.2016, riportante la precisazione del Ministero dell’Interno con nota n. 557/PAS/U/013675 del 2-9-2016.

 In particolare:

– Per la vendita di veicoli nuovi non vi è alcun limite in quanto trattasi di prodotti del settore non alimentare; necessita il possesso dei soli requisiti morali e l’attività può essere espletata anche presso la propria residenza senza necessità di alcun ufficio o sala di esposizione o deposito, in quanto l’operatore potrà trattare l’acquisto e la vendita telematicamente con gli interessati, inviando loro foto del veicolo, catalogo, caratteristiche tecniche ed il prezzo di vendita.

Il veicolo sarà consegnato all’acquirente, dopo la vendita, richiedendolo senza intermediari alla casa produttrice, ovvero ad eventuale grossista che li tiene in deposito.

  • Per la vendita di veicoli usati l’attività potrà essere effettuata con strumenti elettronici presso la propria residenza ed il medesimo titolo abilitativo, però occorrerà verificare se i veicoli sono stati posti in vendita “in conto proprio” o “in conto terzi”. In entrambi i casi, l’operatore dovrà avere la disponibilità di una apposita sede fisica dell’agenzia, accessibile agli operatori di polizia per lo svolgimento dei controlli previsti. In tale sede lo stesso venditore dovrà tenere registro di cui all’art. 120 del T.u.l.p.s. In tale registro, vidimato in ogni suo foglio dall’ufficio Suap, dovranno essere annotate quotidianamente tutte le operazioni effettuate, con indicazione delle generalità di coloro che hanno acquistato o ceduto tali veicoli usati. Inoltre, sempre in osservanza del predetto art. 120, nella sede dell’agenzia dovrà essere affissa una tabella delle operazioni che potranno essere effettuate e le relative tariffe da pagare peri servizi resi; nel caso di commercio elettronico, la stessa tabella dovrà essere messa in visione sullo strumento elettronico.    .

E’ del tutto evidente che lo scopo primario della tenuta del registro è quello di evitare che si possa far commercio di beni oggetto di furto, rapina o altra attività criminale.

Il registro deve essere vidimato esibito, a richiesta, agli Ufficiali ed Agenti di P. S.

Nell’ipotesi di vendita di veicoli “in conto proprio”,  veicoli usati posti in vendita ma già nella disponibilità del venditore, l’operatore commerciale dovrà presentare al Suap solo la Scia per l’attività di vendita, mentre non dovrà più presentare una “dichiarazione di vendita di oggetti usati”, ai sensi dell’art. 126 del T.u.l.p.s. perché tale articolo è stato abrogato dal D. Lgs. 222/2016.

Infine, e proprio per effetto della predetta annotazione sul registro, i veicoli dovranno essere in possesso del venditore già prima di essere posti in vendita e, pertanto, depositati in apposita rimessa o altro luogo, indicati nella comunicazione presentata all’ufficio.

Invece, per il commercio di veicoli “in conto terzi”, si tratta di veicoli usati ancora nella disponibilità del proprietario, ma che sono posti in vendita dal rivenditore, il quale eserciterà però l’attività di vendita come intermediario tra il proprietario del veicolo e l’eventuale acquirente.

Pertanto, oltre alla presentazione della Scia, allo stesso Suap il venditore dovrà presentare, ai sensi dell’art. 115 del T.u.l.p.s., una “comunicazione di intermediazione”.

E’, inoltre, obbligato a tenere il predetto registro, di cui all’art. 120 del T.u.l.p.s.

Per tale ultima prescrizione, se il venditore svolge l’attività a mezzo internet presso la propria residenza, nella comunicazione da presentare dovrà indicare i locali a ciò destinati e consentire sempre l’accesso al personale di P. S. per verifiche e controlli.

Infine, sempre ai sensi dell’art. 120 del T.u.l.p.s., dovrà essere tenuta affissa nei locali dell’agenzia.

Sanzioni

Concludiamo esaminando, di seguito, le sanzioni da adottare per le diverse violazioni che potranno essere contestate all’operatore commerciale.

Qualora si accerta che viene esercitata l’attività di commercio elettronico in assenza del titolo abilitativo, il titolare dovrà essere punito, in Campania, ai sensi della legge 7/2020, art. 145, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 15.000 con pmr di € 5.000.

Ovviamente, l’attività di commercio elettronico esercitata senza la presentazione della SCIA, nelle altre regioni, sarà sanzionata ai sensi delle disposizioni delle rispettive leggi regionali.

Il Suap dovrà, per conseguenza, adottare ordinanza di cessazione dell’attività abusivamente intrapresa.

Mentre la mancanza del registro o la mancata esposizione della tabella di cui all’art. 120 del T.u.l.p.s. sarà punita ai sensi dell’art. 17 bis, comma 3, del T.u.l.p.s., con sanzione amministrativa pecuniaria da € 154 a € 1.032 con p.m.r. € 258.

Infine, l’omessa comunicazione di cui all’art. 115 del T.u.l.p.s., per l’attività di intermediazione, sarà punita ai sensi dell’art. 17 bis, comma 1, del T.u.l.p.s., con sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 3.098 con p.m.r. € 1.032.

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2 Commenti

  1. Segnalo che l’art.126 tulps è stato abrogato dal dlgs 222/2016 quindi non è più dovuta la relativa presa d’atto mentre come da tempo chiarito è sempre dovuta la registrazione sul registro ex 128 tulps.

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